diritto privato regionale
locuz. sost. m. – Apparato di norme che, proveniente da fonti regionali, si occupa dei rapporti di natura privatistica. Si tratta, invero, di un corpo di regole di recente formazione atteso che, in ossequio a una ripartizione delle fonti di origine ottocentesca, tutta la materia dei rapporti intersoggettivi fra individui posti su di un livello di parità (il cosiddetto diritto privato) era sempre stata riservata alla normativa statale. All’interno del corpus riconducibile al diritto privato tradizionalmente si comprendono le materie del diritto civile, del diritto commerciale, del diritto del lavoro e del diritto privato della navigazione. Ulteriormente, all’interno del diritto civile vengono ricomprese le regole attinenti ai rapporti latu sensu civilistici, ossia disciplinati dal nostro codice civile, quali quelli relativi al diritto delle persone, ai rapporti familiari, alle successioni, al diritto di proprietà, al diritto delle obbligazioni, ai contratti e alla responsabilità civile. La competenza regionale in tali ambiti viene individuata sulla base dell’art. 117 della Costituzione che ripartisce la potestà legislativa fra Stato e regioni indicando alcune competenze esclusive del legislatore statale e alcune competenze concorrenti fra quest’ultimo e quello regionale. La iniziale versione del 1947 è stata oggetto di una radicale modifica con la legge costituzionale del 18 ott. 2001, n. 3 recante «Modifiche al titolo V della Costituzione», sulla scia di quel progressivo decentramento della funzione legislativa conosciuto con il nome di deregulation. L’attuale versione è stata poi oggetto di un tentativo di riforma con una proposta politica che è stata sottoposta a un referendum popolare nell’estate 2006, che non ha tuttavia ottenuto il necessario consenso elettorale, lasciando così immutata la norma del 2001, ma confermando la centralità e l’attualità del dibattito giuridico e politico nei rapporti fra Stato e regioni. La modifica proposta, andando nel senso di un progressivo decentramento avrebbe sicuramente aumentato gli spazi per l’autonomia regionale in materia privatistica, ma non si può certo affermare che, malgrado le apparenze l’attuale versione non contenga già un seppur delimitato spazio per siffatta legislazione. In particolare, l’attuale versione dell’art. 117, attribuisce alle regioni una competenza legislativa, in via concorrente o esclusiva, in molte materie aventi diretta attinenza ai rapporti privatistici quali il commercio con l’estero, professioni; la tutela della salute, il governo del territorio, i trasporti, la previdenza, i beni culturali, confermando così la presenza di uno spazio per il legislatore regionale in materia privatistica. La competenza del legislatore regionale, è, in tali materie, concorrente, nel senso che a esso spetta la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata allo Stato, così come la materia denominata, pur riservando alla competenza statale la materia denominata ordinamento civile. Proprio tale ultima riserva è stata così vista da una parte consistente della dottrina e dalla stessa Corte costituzionale, deputata a risolvere i conflitti di competenza fra Stato e regioni, come un vero e proprio limite per l’esercizio della potestà legislativa da parte delle regioni e, pertanto, come un limite alla creazione di un diritto privato regionale. Allo stesso tempo, la medesima norma attribuisce alle regioni la competenza legislativa (concorrente) nella materia dei rapporti con l’Unione Europea. Anche in virtù di tale previsione appare un crescente interesse delle regioni al processo di integrazione europea che sta portando le stesse ad avere rapporti sempre più diretti con gli organi dell’Unione e a occuparsi direttamente della ricezione della normativa prodotta a livello comunitario, anche relativa a rapporti privatistici, superando quindi l’intermediazione del legislatore nazionale sin a poco tempo fa ritenuta imprescindibile.