diritto privato europeo
diritto privato europèo locuz. sost. m. – Denominazione polisensa, perché in grado di richiamare profili giuridici di natura positiva, comparativa, storica nonché rilevanti aspetti de iure condendo, ma riferibile innanzitutto, specie nella sua più recente evoluzione, ai diversi modi di intendere un insieme di regole giuridiche ascrivibili all’interazione tra la produzione normativa delle istituzioni europee e quella di un consistente numero di stati europei, segnatamente quelli aderenti all’Unione Europea. Sotto quest’ultimo riguardo, la nozione ripete i tratti caratteristici normalmente predicati per il concetto di diritto privato: vale a dire la regolazione dei rapporti intersoggettivi tra i singoli consociati, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, ovvero tra questi e soggetti pubblici allorché il relativo rapporto sia stabilito su un piano di parità per effetto della mancanza di posizioni di preminenza autoritativa del soggetto che agisce nello svolgimento di pubbliche funzioni. La nozione si accompagna poi a una dimensione spaziale – quella europea – che per un verso non corrisponde alla totalità del territorio che contraddistingue l’Europa in senso geografico, dovendosi infatti escludere gli stati che non sono parte dell’Unione Europea, mentre, per altro verso, determina una dinamica localizzativa articolata visto che, diversamente da quel che accade per il diritto privato nazionale, quello europeo non presenta finalità regolative generali, sicché per singole materie o ambiti avranno vigore le regole europee mentre per il resto continuano a osservarsi le discipline nazionali. Tratto precipuo e caratterizzante della nozione appena delineata è la connotazione fortemente finalistica che le è propria. Il diritto privato europeo infatti si è progressivamente sviluppato lungo la direttrice costituita dalla creazione di un mercato improntato a criteri di corretta concorrenzialità e, sulla base di tale imprescindibile presupposto, ha investito innanzitutto una vasta serie di rapporti tra soggetti qualificati per il modo in cui essi prendono parte agli atti che si compiono nel mercato. Protagonisti di questa vicenda sono dunque, da un lato, i consumatori, da intendersi come quei soggetti, persone fisiche, che agiscono per fini inerenti alla soddisfazione di esigenze della propria vita privata o di quelle della propria famiglia; dall’altro, i professionisti (nozione più ampia di quella di imprenditore in senso tecnico), che agiscono in modo organizzato al fine di trarre dalla propria attività un profitto corrispondente all’utile derivante dalla produzione o commercializzazione di beni o servizi. Considerando la dinamica tipica di rapporti siffatti il diritto privato europeo ha individuato nella strutturale debolezza del consumatore nei confronti del professionista la causa di una serie di rilevanti fenomeni distorsivi del mercato concorrenziale ed è pertanto intervenuto dettando disposizioni volte a ristabilire condizioni di equilibrio normativo nella regolazione dei rapporti negoziali, mentre rare e sostanzialmente eccezionali sono le ipotesi nelle quali assumono rilievo le condizioni economiche dello scambio. Tra gli strumenti tecnici ai quali il diritto privato europeo fa maggiormente ricorso al fine di conseguire le suddette finalità, vanno ricordate, in particolare, le cosiddette nullità di protezione, connotate dalla necessaria parzialità e relatività delle conseguenze applicative (è nulla solo la clausola che importa un eccessivo squilibrio normativo; la nullità può essere fatta valere solo dal consumatore), e il recesso cosiddetto di pentimento, che consente al consumatore di godere di uno spazio di riflessione e ponderazione circa la convenienza dell’affare in modo da garantirgli la possibilità, senza subire pregiudizio economico alcuno, di sottostare alle conseguenze del contratto solo se queste siano davvero rispondenti alle proprie esigenze.