GAZAGÀ, DIRITTO DI
. Fra le varie limitazioni alla personalità giuridica e alla libertà personale degli Ebrei è notevole l'obbligo loro imposto di vivere appartati nei ghetti (v.) o iudaiche, dove non potevano avere la proprietà delle case, o almeno del terreno dove erano state costruite, per cui pagavano uno speciale contributo detto gazagà, corruzione di consimile voce ebraica che significa possesso continuo di una costruzione. Quest'obbligo - i cui precedenti secondo alcuni (Tamassia) risalgono fino ai tempi romani - dovrebbe essere di origine relativamente recente, poiché nelle fonti anteriori al sec. XI si trovano nei documenti, specialmente nell'Italia meridionale, ricordi di vici iudaeorum e di iudaiche, ma che non hanno i caratteri dei ghetti dell'età posteriore.
Sembrerebbe secondo qualche scrittore che l'origine di tale istituto si debba attribuire alla ferma volontà di escludere gli Ebrei da ogni partecipazione pubblica, poiché, come è noto, i diritti politici nell'età dei Comuni vennero a poco a poco basati sul possesso fondiario. Altri attribuì l'origine di questo diritto al desiderio di sopprimere la concorrenza e l'accaparramento di stabili per mezzo di mutui usurarî permessi soltanto agli Ebrei.
Questo diritto scomparve nel secolo scorso con la piena capacità e libertà concessa agli Ebrei; un ultimo documento si può vedere a Modena, dove fra i beni che possedeva quell'università degli studî eravi pure un ius de gazagà.
Bibl.: Dezi, Genesi e natura del diritto di gazagà, Roma 1872; Raccolta completa delle costit. pontif. riguardanti il ius di gazagà, ecc., Roma 1887; Baccelli, Brevi note intorno al carattere del ius di gazagà in Roma, in Legge, 1892; Visconti, in Enciclopedia giuridica, s.v.; Pistolesi, in Digesto, s.v.