ACCRESCIMENTO, Diritto di (App. I, p. 12)
Il diritto di accrescimento è regolato nel codice civile italiano del 1942 dagli articoli 674 a 678.
I redattori dell'attuale codice furono assai perplessi se dovessero conservare o respingere il ius adcrescendi, introdotto dal legislatore italiano del 1865 sull'esempio del codice Napoleone. Nel progetto preliminare e in quello definitivo prevalse la tendenza abolitrice, ad imitazione del cod. civ. svizzero. L'istituto riapparve invece nel testo definitivo e vi è rimasto.
Nel concorso delle prescritte condizioni, il diritto di accrescimento sia tra coeredi sia tra collegatarî opera pleno iure, ossia di diritto (art. 676). Il testatore ha il potere di escluderlo. Sotto l'impero del codice abolito, si discusse se il diritto di accrescimento operasse per volontà esplicita anche nella materia delle donazioni o atti inter vivos. Prevalse tra gli interpreti la soluzione affermativa, che poi è stata sanzionata nel secondo comma dell'art. 773 dell'attuale codice.