diritto alla disconnessione
(diritto di disconnessione), loc. s.le m. Istituto di tutela del lavoratore che assicura la possibilità di non essere telematicamente rintracciabile al di fuori dell’orario di lavoro.
• [tit.] Diritto alla «disconnessione» / La Francia dice no al lavoro fuori ufficio [testo] Il governo francese sta per varare la riforma del codice del lavoro. Tra i temi al centro del dibattito c’è una questione particolarmente importante, sottoposta ai legislatori nel corso dei vari colloqui di concertazione con le organizzazioni sindacali: il «diritto alla disconnessione», ovvero la limitazione delle comunicazioni professionali (via sms e via e-mail) all’orario di lavoro. Nulla quando si è fuori ufficio o durante i giorni festivi dunque. (St[ella] Sp[ada], Giornale d’Italia, 19 settembre 2015, p. 6, Esteri) • Il fatto che in Francia si sia deciso di stabilire per legge un «diritto alla disconnessione» al di fuori degli orari di lavoro dovrebbe farci riflettere. Quel «diritto» parrebbe infatti talmente naturale da non necessitare di alcuna norma che lo sancisca. Le cose, nei fatti, sono più complicate. La connessione di tipo compulsivo viaggia nei due sensi: è sollecitata dall’esterno che bussa alla nostra porta ma al tempo stesso è cercata con tenacia da noi stessi, come se avessimo il timor panico dell’isolamento. (Michele Serra, Repubblica, 7 settembre 2016, p. 24, Commenti) • dall’inizio del gennaio 2017 Parigi si è dotata di una nuova norma tesa a difendere i lavoratori dall’onnipresenza e invadenza della tecnologia. Si tratta del cosiddetto «diritto di disconnessione» e sancisce la possibilità da parte di un dipendente di poter staccare i suoi device tecnologici e di non rispondere nemmeno alle telefonate dell’azienda. Figuriamoci alle mail. (Dario Di Vico, Corriere della sera, 4 gennaio 2017, p. 1, Prima pagina).
- Composto dal s. m. diritto, dalla prep. alla e dal s. f. disconnessione, ricalcando l’espressione fr. droit à la déconnexion.
- Già attestato nella Repubblica del 5 marzo 2003, Firenze, p. VIII.