La l. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato disciplina la materia dei diritti reali al capo 8°, artt. 51-55. Essa detta un criterio di collegamento generale (Criteri di collegamento. Diritto internazionale privato), che è quello della legge del luogo di situazione della cosa, per disciplinare il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili e immobili (art. 51). La stessa legge ne regola l’acquisto e la perdita, salvo che in materia successoria e nei casi in cui l’attribuzione di un diritto reale dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto.
L’art. 51 della l. 218 conferma, nella sostanza, la disciplina contenuta nella legislazione precedente (disposizioni preliminari al codice civile, art. 22). Il criterio della lex rei sitae è stato scelto dal legislatore italiano al fine di tutelare i terzi, i quali devono essere messi nelle condizioni di accertare la titolarità e le prerogative del titolare sulla base di una legge facilmente individuabile. Tale è sicuramente la lex rei sitae (altrettanto, invece, non si potrebbe dire per la legge nazionale del proprietario).
Per quanto concerne i diritti reali su beni in transito, l’art. 52 dispone che siano regolati dalla legge del luogo di destinazione. L’usucapione di beni mobili è invece regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al compimento del termine prescritto (art. 53). Con riferimento ai diritti sui beni immateriali (proprietà artistica, letteraria e industriale), si applica la legge dello Stato per il quale si richiede la protezione del bene immateriale (art. 54).
La pubblicità degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione dei diritti reali è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al momento dell’atto (art. 55).