dimissioni
Atto con il quale avviene l’estinzione del rapporto di lavoro a causa del recesso da parte del soggetto prestatore dell’attività lavorativa. Dal punto di vista giuridico, le d. si configurano come un atto unilaterale recettizio (il cui effetto, cioè, è legato al suo essere pervenuto alla conoscenza del destinatario).
Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia a tempo determinato, le d. sono possibili prima della scadenza del contratto solo qualora sussista una giusta causa. Se invece il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, il lavoratore ha la facoltà di recedere liberamente e in qualsiasi momento, purché rispetti i termini di preavviso contrattualmente stabiliti (salvo che ricorra una giusta causa, ossia si realizzi un comportamento del datore di lavoro che non permetta la prosecuzione, neanche temporanea, del rapporto). Il mancato rispetto di tali termini giustifica il diritto del datore di lavoro a trattenere al lavoratore una somma pari alla retribuzione lorda relativa al periodo di preavviso, la cui durata è stabilita dalla contrattazione collettiva. Durante il termine di preavviso il lavoratore è tenuto a svolgere la sua attività normalmente ed effettivamente, cioè senza poter utilizzare i giorni di ferie o di assenza dal lavoro per altre cause. Se il datore di lavoro rinuncia al preavviso, oppure se ricorre la giusta causa, egli deve corrispondere la retribuzione per i giorni di preavviso non lavorati.
Le d. sono considerate di norma un atto a forma libera. La loro comunicazione può pertanto avvenire sia oralmente sia per iscritto, salvo che quest’ultima forma venga prevista, a pena di invalidità, nel contratto individuale o in quelli collettivi. Le d. sono efficaci e sviluppano i propri effetti dal momento della ricezione delle stesse da parte del datore di lavoro, indipendentemente dall’accettazione prestata dal ricevente. Al lavoratore è concesso di revocare le d. già comunicate, purché il relativo atto di revoca sia reso conoscibile al datore di lavoro prima della conoscenza dell’atto di dimissioni. L’onere della prova di detta conoscibilità viene posto in capo al lavoratore dimissionario. Le d. possono essere annullate in presenza di incapacità di intendere o volere del lavoratore, di malafede del datore di lavoro da cui derivi un grave disagio per il lavoratore (art. 428 c.c.) e in caso di violenza morale. Al fine di evitare pressioni da parte del datore di lavoro, che inducano il lavoratore a recedere dal rapporto di lavoro, in alcuni casi sussiste una tutela specifica: le d. presentate da lavoratori di genere femminile in occasione di matrimonio devono essere confermate alla Direzione provinciale del lavoro (l. 198/2006, art. 35), mentre, se presentate dalla donna durante il periodo di gravidanza o da entrambi i genitori occupati, nel corso del primo anno di vita del bambino, devono essere convalidate dalla stessa Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Il d.d.l. 3249/2012 mira a contrastare il fenomeno delle d. in bianco. La prima sezione della norma estende la convalida anche all’ipotesi della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, che precedentemente veniva utilizzata per aggirare la disciplina delle dimissioni. Si estende da uno a tre anni di vita del bambino il periodo entro il quale le d. devono essere convalidate dal servizio ispettivo del ministero del Lavoro per poter acquisire efficacia. La seconda parte della disposizione comporta, ai fini dell’efficacia delle d. e della risoluzione consensuale, che la volontà risolutoria venga espressa attraverso modalità comunque volte ad accertare l’autentica genuinità e contestualità della manifestazione di volontà del lavoratore di risolvere il rapporto di lavoro. Una prima modalità contempla che le parti possano rivolgersi al servizio ispettivo del ministero del Lavoro per la convalida. Una seconda modalità è la sottoscrizione di un’apposita dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, che il datore è già tenuto a inviare al Centro per l’impiego. In ogni caso, è prevista una sanzione amministrativa qualora risulti l’abuso del foglio firmato in bianco, fermo restando l’eventuale applicazione della sanzione penale, ove si possano riscontrare gli estremi di reato. Qualora emerga evidenza di d. in bianco, le d. sono da considerarsi licenziamento discriminatorio con tutte le conseguenze che questo comporta.