Petersberg, dichiarazione di
Atto con il quale il Consiglio dei ministri della UEO (➔), riunitosi a Petersburg (Bonn) il 19 giugno 1992, stabilì la disponibilità degli Stati membri di mettere a disposizione della UEO stessa, della Nato e dell’Unione Europea, contingenti militari, provenienti dalle forze armate di ciascun Paese, per operazioni diverse da quelle previste all’art. 5 del Trattato di Bruxelles (➔) istitutivo della UEO. Tali operazioni, denominate anche ‘missioni di Petersberg’ erano, in particolare, missioni umanitarie o di evacuazione, di mantenimento della pace (peace-keeping), di unità combattenti per la gestione delle crisi (peace-management) e di ripristino della pace (peace-enforcement). Incluse inizialmente nel Trattato di Amsterdam (➔ Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull’Unione Europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi ) all’art. 17, le missioni di P. (con i reltivi compiti previsti) hanno successivamente subito una revisione, che ha allargato il campo di azione dell’Unione Europea anche a missioni che richiedono l’uso della forza militare. Tali ‘nuove’ missioni, che hanno cessato di essere chiamate Missioni di P. e che sono espressamente incluse all’art. 42 del Trattato di Lisbona (➔ Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea), includono azioni volte al disarmo (programmi di distruzione delle armi e di controllo degli armamenti); missioni umanitarie e di soccorso, di consulenza, e di assistenza in materia militare (cooperazione con le forze militari di un Paese terzo); missioni condotte da unità di combattimento per gestione delle crisi, incluse quelle volte alla stabilizzazione al termine dei conflitti e al ristabilimento della pace.