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DETENZIONE

di Luigi Perla - Enciclopedia Italiana (1931)
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DETENZIONE (dal lat. detineo "trattengo")

Luigi Perla

Nel campo del diritto penale, detenzione in senso lato indica qualunque modo di punizione con cui si privi per un certo tempo il delinquente della sua libertà. In questo senso il termine fu usato dal Carrara e da qualche altro criminalista; e comunemente si designano tuttora quali pene detentive quelle che vengono a restringere la libertà personale del delinquente. Nel codice italiano del 1889 il sostantivo detenzione assunse però un significato tecnico specifico: designò la pena comminata dalla legge per i delitti il cui movente appariva meno cattivo e non disonorevole, si chiamò invece reclusione la pena comminata per i delitti determinati da impulsi malvagi. La reclusione e la detenzione furono così considerate come pene parallele. Circa il contenuto, il codice stabilì: "La pena della detenzione si estende da tre giorni a ventiquattro anni. Si sconta negli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con segregazione notturna. Il condannato può scegliere, tra le specie di lavoro ammesse nello stabilimento al quale è assegnato, quella che è più confacente alle sue attitudini e precedenti occupazioni e può essergli anche permessa una specie diversa di lavoro. Se la pena non superi i sei mesi può essere fatta scontare in una sezione speciale del carcere giudiziario" (art. 15). Nel dettare queste norme si cercò di stabilire qualche particolare caratteristica per la detenzione in rapporto con la reclusione, eliminando la segregazione cellulare continua, prescritta entro certi limiti per la reclusione, accordando al condannato particolari facilitazioni circa la scelta del lavoro ed eliminando la possibilità del passaggio negli stabilimenti intermedî, agricoli o industriali, che nella detenzione avrebbe potuto costituire, anziché un temperamento, un aggravamento di pena. Ma in pratica, le speranze del legislatore per un'effettiva differenziazione tra la reclusione e la detenzione andarono deluse. Per le deficienze del regime penitenziario e particolarmente per la mancanza degli speciali stabilimenti ai quali si riferiva l'art. 15, la detenzione finì col funzionare in modo quasi identico alla reclusione. In considerazione di questo stato di fatto e anche per seguire l'indirizzo prevalente nelle moderne legislazioni di ridurre al minimo il numero delle pene, nel codice penale del 1930 la detenzione è stata abolita. Stabilendosi la reclusione come unica pena temporanea per i delitti, sono state però prevedute differenti modalità di esecuzione al fine di adeguare la pena alla personalità del condannato e all'indole del reato.

Bibl.: E. Campolongo, Detenzione e arresto, in Digesto italiano, II, ii, Torino 1898-1901; D. Giuriati, Reclusione e detenzione, in Enciclopedia giuridica italiana, IV, Milano 1900; U. Conti, La pena e il sistema penale nel codice italiano, in E. Pessina, Encicl. di diritto pen., IV, Milano 1904-13.

Vedi anche
pena Sanzione afflittiva comminata dall’autorità giudiziaria a chi abbia commesso un reato. Profili generali La p. criminale, o p. in senso stretto, appartiene al genere delle sanzioni punitive, rivolte cioè a garantire l’osservanza della norma prima che se ne verifichi la violazione e ad asseverare la dissuasione ... condanna La pena inflitta o l’obbligo imposto Diritto processuale civile Una delle tre forme di azione (➔) civile di cognizione. Essa è finalizzata a ottenere dal giudice non solo l’accertamento dell’esistenza del diritto soggettivo che l’attore afferma essere stato violato, ma anche l’accertamento dell’inadempimento ... giudice Autorità che ha la competenza di emettere giudizi su questioni particolari. Diritto Organo dello Stato che impersona la funzione giurisdizionale di applicazione delle norme giuridiche ai casi concreti attraverso un provvedimento singolare e concreto. È un soggetto processuale che, all’interno della ... Reato Fatto umano tipico (ovvero conforme a una fattispecie penale incriminatrice), antigiuridico e colpevole a cui è ricollegabile una sanzione penale. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni a seconda del tipo di pena per essi stabilita. Ergastolo, reclusione e multa sono le sanzioni afferenti ...
Tag
  • DIRITTO PENALE
  • D. GIURIATI
  • DIGESTO
  • TORINO
Vocabolario
detenzióne
detenzione detenzióne s. f. [dal lat. tardo detentio -onis, der. di detinere «detenere»]. – 1. Il fatto di detenere, di avere cioè la materiale disponibilità di un bene: l’affittuario ha la d., non il possesso, del bene locato. Più spesso...
detentivo
detentivo agg. [der. del lat. detentus, part. pass. di detinere «detenere»]. – Che implica la detenzione: pena, condanna detentiva.
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