DETENZIONE (dal lat. detineo "trattengo")
Nel campo del diritto penale, detenzione in senso lato indica qualunque modo di punizione con cui si privi per un certo tempo il delinquente della sua libertà. In questo senso il termine fu usato dal Carrara e da qualche altro criminalista; e comunemente si designano tuttora quali pene detentive quelle che vengono a restringere la libertà personale del delinquente. Nel codice italiano del 1889 il sostantivo detenzione assunse però un significato tecnico specifico: designò la pena comminata dalla legge per i delitti il cui movente appariva meno cattivo e non disonorevole, si chiamò invece reclusione la pena comminata per i delitti determinati da impulsi malvagi. La reclusione e la detenzione furono così considerate come pene parallele. Circa il contenuto, il codice stabilì: "La pena della detenzione si estende da tre giorni a ventiquattro anni. Si sconta negli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con segregazione notturna. Il condannato può scegliere, tra le specie di lavoro ammesse nello stabilimento al quale è assegnato, quella che è più confacente alle sue attitudini e precedenti occupazioni e può essergli anche permessa una specie diversa di lavoro. Se la pena non superi i sei mesi può essere fatta scontare in una sezione speciale del carcere giudiziario" (art. 15). Nel dettare queste norme si cercò di stabilire qualche particolare caratteristica per la detenzione in rapporto con la reclusione, eliminando la segregazione cellulare continua, prescritta entro certi limiti per la reclusione, accordando al condannato particolari facilitazioni circa la scelta del lavoro ed eliminando la possibilità del passaggio negli stabilimenti intermedî, agricoli o industriali, che nella detenzione avrebbe potuto costituire, anziché un temperamento, un aggravamento di pena. Ma in pratica, le speranze del legislatore per un'effettiva differenziazione tra la reclusione e la detenzione andarono deluse. Per le deficienze del regime penitenziario e particolarmente per la mancanza degli speciali stabilimenti ai quali si riferiva l'art. 15, la detenzione finì col funzionare in modo quasi identico alla reclusione. In considerazione di questo stato di fatto e anche per seguire l'indirizzo prevalente nelle moderne legislazioni di ridurre al minimo il numero delle pene, nel codice penale del 1930 la detenzione è stata abolita. Stabilendosi la reclusione come unica pena temporanea per i delitti, sono state però prevedute differenti modalità di esecuzione al fine di adeguare la pena alla personalità del condannato e all'indole del reato.
Bibl.: E. Campolongo, Detenzione e arresto, in Digesto italiano, II, ii, Torino 1898-1901; D. Giuriati, Reclusione e detenzione, in Enciclopedia giuridica italiana, IV, Milano 1900; U. Conti, La pena e il sistema penale nel codice italiano, in E. Pessina, Encicl. di diritto pen., IV, Milano 1904-13.