DEPOSIZIONE (dal lat. depositio, da depono "pongo giù")
In diritto canonico, indica una delle pene più gravi che si possano infliggere all'ecclesiastico, che viene permanentemente privato dell'ufficio o beneficio e del diritto di esercitare le proprie funzioni, ma non dei privilegi inerenti allo stato ecclesiastico (come nella degradazione). Non si può invece considerare come rientrante nell'ordine giuridico normale (a differenza della decadenza, soggetta a determinate condizionii o dell'abdicazione, atto volontario) la deposizione di un sovrano, che è sempre conseguenza d'un atto rivoluzionario o ostile trasferente la sovranità ad altra persona o categoria (popolo, signori, feudali, parlamento, Chiesa, Impero, ecc.).
Nel diritto processuale, la parola deposizione indica l'attestazione fatta da un testimone (v.).
Nei martirologi e nella liturgia cristiana, deposizione (depositio, spesso abbreviato dep.) designa il giorno in cui ricorre l'anniversario della sepoltura d'un martire.
L'arte cristiana ha poi rappresentato in varî modi la scena della deposizione dalla croce di Gesù Cristo, cioè il momento nel quale il corpo venne staccato dalla croce, per essere avvolto nella sindone e collocato nel sepolcro, a cura di Giuseppe d'Arimatea, dalle pie donne (Matteo, XXVII, 57 segg.; Marco, XV, 40 segg.; Luca, XXIV, 50 segg.) e da Nicodemo (Giovanni, XIX, 38 segg.).