deposito postale
Contratto con il quale la società Poste italiane S.p.a. acquista la proprietà di una somma di denaro e si obbliga a restituirla nella stessa forma al termine convenuto (se si tratta di un d. a scadenza o vincolato) o a richiesta del depositante (se si tratta di un d. libero o a vista). Il d. p. rappresenta una passività per le Poste, che in questo modo raccolgono fondi presso il pubblico, il quale, oltre a beneficiare di alcuni servizi annessi, ottiene una remunerazione in termini di interessi attivi. Si tratta di una forma di investimento che nel nostro Paese ha riscosso largo successo, specie tra i piccoli risparmiatori, sia per la vasta presenza di sportelli e uffici postali, sia per la fiducia normalmente riposta in una società per azioni (precedentemente ente pubblico) controllata dal ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso la Cassa depositi e prestiti (➔).
Il d. p., così come il conto corrente p., presenta molte affinità con il d. (➔ deposito bancario) e il conto corrente bancario (➔ conto bancario), ed entrambi trovano la loro fonte giuridica nel codice civile. Dal punto di vista giuridico, quindi, il contratto di d. p. è tipico, in quanto regolato dal codice civile; reale, in quanto si perfeziona al momento della materiale consegna del denaro; non solenne, in quanto la legge non prevede che debbano essere rispettate precise regole formali nella sua stesura; in serie (o per adesione), in quanto in genere il modulo con le condizioni contrattuali è già predisposto e il cliente può solo accettarlo o rifiutarlo in toto.
Un’impresa, o un privato cittadino, ricorre al contratto di d. p. sia per soddisfare un’esigenza di investimento, sia per la funzione di custodia associata al contratto di deposito. In particolare, la funzione di custodia è legata al fatto che le Poste italiane sono in grado di predisporre misure necessarie a combattere il rischio di furto o smarrimento in modo più efficiente di un privato cittadino; la funzione di investimento è invece relativa alla possibilità che il depositante riceva un interesse attivo a remunerazione del proprio credito.
Sono 3 le forme più diffuse di d. p.: conto corrente postale, libretto di d., buono p. fruttifero (che in realtà non è una vera e propria forma di d.). Il buono fruttifero p. è più vicino a una forma di investimento obbligazionario, si tratta infatti di un titolo emesso dalla Cassa depositi e prestiti, garantito dallo Stato e collocato in via esclusiva attraverso la società controllata Poste italiane. Quelli ordinari hanno una durata massima di 20 anni, ma possono essere rimborsati anticipatamente in ogni momento con diritto alla restituzione del capitale e, dopo un minimo di un anno, al riconoscimento degli interessi maturati.