deposito bancario
Contratto con il quale una banca acquista la proprietà di una somma di denaro e si obbliga a restituirla nella stessa forma al termine convenuto (se si tratta di un d. a scadenza o vincolato) o a richiesta del depositante (se si tratta di un d. libero o a vista). I d. b. rappresentano un’operazione passiva per la banca, in quanto consistono in una raccolta di fondi presso il pubblico che, depositando i propri risparmi per un determinato periodo, ne riceve in cambio un rendimento in termini di interessi attivi.
I d. b., sia quelli liberi sia quelli vincolati, sono regolati all’art. 1834 c. c. e sono uno dei principali servizi bancari. Dal punto di vista giuridico, quindi, il contratto di d. b. è tipico, in quanto regolato dal codice civile; reale, in quanto si perfeziona al momento della materiale consegna del denaro; non solenne, in quanto la legge non prevede che debbano essere rispettate precise regole formali nella sua stesura; in serie (o per adesione), in quanto in genere il modulo con le condizioni contrattuali è già predisposto e il cliente può solo accettarlo o rifiutarlo in toto.
Un’impresa, o un privato cittadino, ricorre al contratto di d., di norma associato a un contratto di conto corrente b., per soddisfare principalmente 3 funzioni: quella monetaria, di custodia e di investimento. In particolare, la funzione di custodia è legata al fatto che una banca è in grado di predisporre misure necessarie a combattere il rischio di furto o smarrimento in modo più efficiente di un privato cittadino, assumendo su di sé ogni responsabilità. La funzione di investimento è invece relativa alla possibilità che il depositante riceva un interesse attivo a remunerazione del proprio credito. Quella monetaria deriva invece dalla evoluzione del concetto stesso di moneta, rappresentata oggi dal d. b., divenuto moneta fiduciaria (➔ moneta p) o bancaria e conseguentemente utilizzato per le transazioni ordinarie in un’economia di mercato.
Con l’obiettivo di soddisfare diverse esigenze e ogni tipo di clientela, le banche mettono a disposizione d. con caratteristiche differenti, che combinano in modo complesso le 3 funzioni sopra evidenziate.
I d. a vista, detti anche liberi, sono i d. in cui il cliente può, in ogni momento e senza necessità di alcun preavviso, recarsi in banca e prelevare in tutto o in parte le somme precedentemente versate. È questa la forma più diffusa di contratto di d. ed è normalmente utilizzata da risparmiatori che, non avendo grandi somme da investire, ricorrono al d. b. soprattutto per i servizi a esso connessi.
I d. vincolati, invece, si caratterizzano per il fatto che le somme versate non sono a completa disposizione del cliente, il quale, quindi, non può recarsi in banca e chiedere il rimborso in qualunque momento, essendo stata precedentemente concordata una scadenza. Proprio per remunerare questa temporanea rinuncia alla liquidità, i d. a scadenza consentono di massimizzare la funzione di investimento rispetto a quanto possibile con i d. a vista e sono dunque più redditizi per il depositante.