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Denuncia di nuova opera e di danno temuto

Enciclopedia on line
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Due diverse azioni di cui dispone il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento ovvero il possessore del bene (artt. 1171 e 1172 c.c.).

L’azione di nuova opera è volta a preservare la cosa che costituisce oggetto del diritto reale ovvero del possesso dai danni che potrebbero derivarle da un’opera da altri intrapresa su fondo attiguo. I danni che l’azione mira a prevenire non sono solo quelli materiali, ma anche quelli di natura giuridica: si pensi alla nuova costruzione intrapresa dal vicino in violazione delle norme sulle distanze legali. In tali casi, se l’opera non è iniziata da più di un anno e non è ancora terminata, è possibile rivolgersi al giudice del luogo, il quale – sulla base di una sommaria cognizione dei fatti – dispone le «opportune cautele», sia nel caso in cui vieti la continuazione dell’opera, sia nel caso opposto in cui la autorizzi.

L’azione di danno temuto, invece, presuppone un pericolo grave e prossimo al bene da tutelare, che deriva da un edificio, da un albero o da altra cosa che sovrasti il bene stesso: anche in tale caso, effettuata una cognizione sommaria, il giudice emette gli opportuni provvedimenti e dispone «idonea garanzia».

In entrambi i casi si tratta di azioni proposte con ricorso, aventi natura cautelare e assoggettate alla disciplina del rito cautelare uniforme (art. 669 bis ss. c.p.c.): in particolare, la natura anticipatoria dei provvedimenti fa sì che a essi non debba necessariamente seguire il giudizio ordinario di merito (art. 669 octies, co. 6, c.p.c.). Tuttavia, è verosimile che tale giudizio venga instaurato dalla parte rimasta soccombente in sede cautelare in quanto le «opportune cautele» o la «idonea garanzia» imposte dal giudice della cautela sono finalizzate proprio al risarcimento degli eventuali danni e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte che riesca a dimostrare la fondatezza della propria domanda nel giudizio ordinario di merito.

Voci correlate

Provvedimenti cautelari

Proprietà. Diritto civile

Vedi anche
risarciménto risarciménto Indennizzo per un danno arrecato a una o più persone. Con significato più specifico, in diritto, il risarcimento del danno è la somma con cui il responsabile reintegra per un valore equivalente il patrimonio di colui al quale ha arrecato un danno ingiusto, contrattuale o extracontrattuale; ... Possesso Potere di fatto sulla cosa che si esprime attraverso il compimento di atti corrispondenti all’esercizio di un diritto reale (art. 1140 c.c.), per cui un soggetto, indipendentemente dal fatto che sia o no titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa, e cioè del titolo che ne legittima ... diritto civile Complesso delle norme di diritto privato che si applicano a tutti i cittadini; esso viene contrapposto in genere all'altra branca in cui per tradizione si suddivide il diritto privato, e cioè il diritto commerciale. Comprende il diritto delle persone e di famiglia, i diritti reali sulla natura giuridica ... Provvedimento decisorio Nel diritto, quel provvedimento che decide una controversia. Il provvedimento decisorio per eccellenza è la sentenza di merito con la quale il giudice definisce la controversia innanzi a lui proposta (art. 132 c.p.c.). Tuttavia, non mancano casi in cui la funzione decisoria è esercitata dal giudice ...
Categorie
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  • DIRITTO PROCESSUALE in Diritto
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  • DIRITTO CIVILE
Vocabolario
cautelare¹
cautelare1 cautelare1 agg. [der. di cautela]. – 1. Prudenziale, che mira a garantire, a proteggere: misure c.; provvedimenti di carattere cautelare. In partic., nel linguaggio giur.: misure c., provvedimenti del giudice civile diretti a...
video-denuncia
video-denuncia loc. s.le m. Filmato televisivo che costituisce una denuncia all’opinione pubblica. ◆ Il degrado dei quartieri periferici e in particolare di San Cristoforo: se n’è parlato in un incontro durante il quale è stato proiettato...
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