dematerializzazione
dematerializzazióne s. f. – Indica, in via generale, il processo e il risultato della perdita di sostrato materiale e di fisicità. Usato prevalentemente in relazione ai documenti di rilevanza giuridica, il termine evoca la trasformazione di un documento cartaceo in un’annotazione, in formato digitale, su di un supporto elettronico che ne consenta – con minori costi e più agevole accessibilità – la formazione, la conservazione, la modificazione e la trasmissione. Il documento dematerializzato che, nel rispetto delle disposizioni normative dettate per ciascun tipo di documento, conserva il valore sostanziale e probatorio di quello cartaceo (o analogico), necessita tuttavia di processi elaborativi di natura informatica, talvolta affidati a soggetti muniti di apposita abilitazione o autorizzazione. Il d. lgs. n. 213 del 24 giugno 1998, recante disposizioni per l’introduzione dell’euro nell’ordinamento interno, ha disposto la d. degli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati, nonché dei titoli di Stato. Norme sulla d. documentale, sul documento informatico e sulla digitalizzazione delle attività della pubblica amministrazione si trovano oggi raccolte nel Codice dell’amministrazione digitale (v.) così come configurato dal d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e dalle sue successive modificazioni.