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DELIBAZIONE

Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948)
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DELIBAZIONE (XII, p. 533)


Il cod. di proc. civ. del 1942 ha apportato varie modifiche alla materia concernente l'efficacia delle sentenze straniere e l'esecuzione in Italia di altri atti di autorità straniere, pur mantenendo quasi inalterate nella loro sostanza le innovazioni portate in materia dal r. decr. 20 luglio 1919, n. 1272.

Così l'efficacia di una sentenza straniera può oggi essere riconosciuta dalla Corte di appello competente, e cioè quella del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione, purché sia accertato: che il giudice dello stato estero poteva conoscere della causa secondo i principî sulla competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano; che la citazione sia stata notificata in conformità della legge del luogo dove si è svolto il giudizio e sia stato in essa assegnato un congruo termine per la comparizione; che le parti si siano costituite in giudizio secondo la legge del luogo e la contumacia sia stata accertata e dichiarata validamente in conformità della stessa legge; che la sentenza sia passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata; che essa non sia contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano; che non sia pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera; che la sentenza non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. Ai fini dell'attuazione il titolo è costituito dalla sentenza straniera e da quella della Corte di appello che ne dichiarava l'efficacia. Lo stesso vale per le sentenze straniere arbitrali.

La sentenza straniera può essere fatta valere anche in corso di giudizio, a norma dell'art. 799 cod. proc. civ. La stessa efficacia di una sentenza straniera può essere riconosciuta anche ai provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione (art. 801 cod. proc. civ.), ecc.

Per quel che concerne la delibazione delle sentenze straniere in materia di divorzio, vedi divorzio, in questa App.

Vedi anche
Cosa giudicata. Diritto processuale penale Contenuto di una sentenza o di un decreto penale di condanna irrevocabili. Si distingue tra giudicato formale e giudicato sostanziale indicando con la prima espressione le sentenze divenute irrevocabili perché sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione, con la seconda le sentenze irrevocabili ... Principio dispositivo Principio nel passato espresso dalla regola generale iudex iuxta alligata et provata iudicare debet e del quale oggi si assumono due diverse nozioni. Si parla di principio dispositivo in senso sostanziale con riferimento alla disponibilità dell’oggetto del processo. Trova espressione, da un lato, nell’art. ... órdine pùbblico Condizione di quiete, rispetto delle leggi e delle istituzioni, controllo delle tensioni sociali e politiche. L'ordinamento positivo italiano considera l'o.p. come limite estrinseco al riconoscimento giuridico delle varie manifestazioni dell'autonomia privata, dirette in concreto al regolamento di interessi ... Citazione Atto introduttivo del processo ordinario di cognizione, con il quale l’attore propone la domanda e conviene in giudizio la controparte, invitandola a comparire in udienza nella data fissata. Svolge due funzioni principali (la cosiddetta vocatio in ius, ovvero la chiamata in giudizio del convenuto, e ...
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    Enciclopedia Italiana (1931)
    Si chiama giudizio di delibazione il giudizio che ha per oggetto di attribuire forza esecutiva nel territorio d'uno stato alla sentenza straniera. Come è noto, nessun atto dell'autorità straniera può avere efficacia fuori del territorio dove fu emanato, in virtù del principio d'indipendenza degli stati. ...
Vocabolario
delibazióne
delibazione delibazióne s. f. [dal lat. tardo delibatio -onis]. – 1. letter. Il delibare, assaggio. 2. In diritto, giudizio di d., procedimento che deve svolgersi perché possa avere efficacia giuridica in uno stato la sentenza emanata in...
delibare
delibare v. tr. [dal lat. delibare, propr. «prendere una parte di qualche cosa», comp. di de- e libare: v. libare1]. – 1. letter. Assaggiare, gustare, assaporare cosa squisita: d. un liquore; usato più spesso in senso fig.: d. le gioie...
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