DELIBAZIONE
Si chiama giudizio di delibazione il giudizio che ha per oggetto di attribuire forza esecutiva nel territorio d'uno stato alla sentenza straniera. Come è noto, nessun atto dell'autorità straniera può avere efficacia fuori del territorio dove fu emanato, in virtù del principio d'indipendenza degli stati. Tuttavia tale principio, nella sua applicazione, per le esigenze della convivenza internazionale o dell'interesse collettivo, viene attenuato nel senso che per determinate serie di atti, come per le leggi e le sentenze, in una certȧ misura è concesso il riconoscimento anche fuori dello stato dove sono state emesse, e ciò in base ad accordi o per determinazione volontaria dei singoli stati in ossequio a precetti superiori di cooperazione e di solidarietà nella tutela del diritto e nell'amministrazione della giustizia. Ma, riguardo agli effetti del giudizio straniero, la loro attuazione non può essere consentita se non sotto certe condizioni e con le opportune cautele, rivolte ad accertare anzitutto che l'atto che si produce abbia i requisiti inerenti alla sua qualifica ed essenza di atto giurisdizionale; che il procedimento che vi ha dato luogo sia regolare, e l'oggetto della decisione non contravvenga ai principî generali d'ordine pubblico vigenti nello stato dove l'esecuzione è richiesta. Infine occorre, dopo che tale constatazione abbia un esito favorevole, che l'autorità locale impartisca l'ordine d'esecuzione, essendo l'esecuzione atto d'imperio e quindi attributo esclusivo della sovranità territoriale. Questo da un punto di vista generale. In concreto poi, a seconda del maggiore o minor favore concesso alla sentenza straniera, il giudizio che precede il suo riconoscimento in altro territorio può avere un contenuto diverso. A questo riguardo si possono distinguere varî sistemi; secondo che l'attuazione del giudicato straniero è ammessa solo in base ad accordi internazionali, oppure sotto il vincolo della reciprocità, oppure in modo per sé stante, come in Italia. Inoltre l'esame della sentenza straniera, a seconda delle legislazioni, si può spiegare soltanto in un'indagine del tutto formale o estrinseca sulla forma del giudizio seguito all'estero, oppure considerare anche l'intrinseco del giudicato, giungendo persino a una revisione del merito. Infine la sentenza straniera può servire soltanto come base d'un nuovo giudizio rispetto al quale avrebbe efficacia probatoria, come nel sistema anglosassone; e in alcuni ordinamenti, come in quello germanico, si distingue ancora fra il caso in cui la ricognizione della sentenza abbia per scopo l'esecuzione materiale di essa, oppure semplicemente il riconoscimento della sua efficacia ai fini della cosa giudicata, nel qual caso è più circoscritta o limitata l'indagine del giudice delibante.
Nel sistema italiano, in base agli articoli 941-950 del cod. proc. civ., con le modificazioni apportate dal r. decr. 20 luglio 1919, n. 1272, per l'accesso delle sentenze straniere occorre la concessione dell'exequatur da parte della Corte d'appello nella cui giurisdizione deve aver luogo l'esecuzione, previo regolare giudizio, promosso dalla parte interessata o in seguito a rogatoria diplomatica, nel quale deve accertarsi il concorso delle seguenti condizioni:1. che la sentenza emani da autorità competente sia in base ai principî generali di diritto internazionale, sia in conformità della legge del luogo in cui si è svolto il giudizio; 2. che la citazione introduttiva di tale giudizio sia stata regolarmente notificata e sia stato assegnato al convenuto un termine sufficiente in relazione alla distanza o ad altre circostanze speciali, che la costituzione del giudizio sia stata regolare o la contumacia dei non comparsi sia stata accertata e dichiarata validamente in conformità della stessa legge; 3. che la sentenza sia divenuta irrevocabile e abbia attualmente piena forza esecutiva a norma della legge del luogo in cui è stata pronunziata, che essa non sia contraria ad altra sentenza pronunciata da un'autorità giudiziaria italiana e che non si trovi pendente dinanzi alle nostre autorità una lite per il medesimo oggetto e fra le stesse parti nel tempo in cui è notificata la domanda per l'esecuzione; 4. che la sentenza non sia contraria all'ordine pubblico e al diritto pubblico italiano.
È poi ammessa la revisione del merito su istanza del convenuto, quando egli sia rimasto contumace nel giudizio straniero o quando faccia valere alcuno dei casi di revocazione contemplati dall'art. 944 cod. proc. civ. In base a queste stesse disposizioni, e nei limiti in cui sono applicabili, è ammessa l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, se pronunciate da arbitri all'estero fra stranieri e fra cittadino e straniero (v. anche per questa materia il protocollo di Ginevra relativo alle clausole d'arbitrato in materia commerciale del 24 novembre 1923, reso esecutivo in Italia con legge 8 maggio 1927, n. 783).
La legge italiana contiene pure speciali disposizioni per l'esecuzione nel regno di provvedimenti di sequestro (art. 943 cod. proc. civ.) o di sentenze e provvedimenti riguardanti l'esecuzione di mezzi istruttorii (art. 945 cod. proc. civ.) o per l'esecutorietà di atti autentici ricevuti in paese estero (art. 944 cod. proc. civ.).
Tutte le disposizioni suaccennate hanno poi vigore nei confronti di tutti gli stati coi quali non esista un trattato speciale che regoli questa materia; in quest'ultimo caso invece il trattato, tanto se anteriore quanto se posteriore alla legge, deve ricevere applicazione esclusiva, salvo che la nostra legge consenta un trattamento più favorevole di quello previsto dal trattato.
Bibl.: P. Fiore, Effetti internazionali delle sentenze e degli atti, Pisa 1875; G. Fusinato, L'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile e commerciale, Roma 1884; Ch. Constant, De l'exécution des jugements étrangers dans les divers pays, 2ª ed., Parigi 1890; F. Leske e W. Loewenfeld, Die Rechtsverfolgung im internationalen Verkehr, Berlino 1895; L. Mortara, Commentario del cod. e delle leggi di proc. civ., Milano 1899 e segg.; V; L. Mattirolo, Trattato di dir. giudiziario, Torino 1902-06; V; E. La Loggia, La esecuzione delle sentenze straniere, Torino 1902; G. Chiovenda, Principi di diritto processuale civile, 3ª ed., Napoli 1925; G. Diena, Principi di diritto internaz., 2ª ed., Napoli 1914-17, parte 2ª, p. 421 seg.; A. Diana, La sentenza straniera e il giudizio di delibazione, in Riv. dir. int., III, p. 72; D. Anzilotti, Natura del giudizio di delibazione, in Riv. dir. int., II, p. 354; E. Bartin, Études sur les effets internat. des jugements, Parigi 1907; M. Arduino, Il giudizio di delibazione, Torino 1909; G. Ottolenghi, Gli atti della giurisd. straniera e la loro efficacia in Italia, in Riv. dir. civ., 1911; id., Il nuovo procedimento per l'esec. delle sentenze straniere, in Riv. dir. comm., 1919, p. 603; C. Delfino, L'esec. delle sentenze civili straniere in Italia, Roma 1912.