DEFINITORE
. Negli ordini religiosi propriamente detti, è la persona che assiste con il consiglio e con l'opera il superiore generale. I definitori costituiscono il capitolo o consiglio, che si chiama appuuto "definitorio". Generalmente, rimangono in carica come il superiore a cui sono addetti, cioè in perpetuo o fino alla cessazione di lui dall'ufficio, secondo le costituzioni di ciascun ordine. Oltre ai definitori generali, presso qualche istituto esistono anche i provinciali, con autorità solo nel capitolo provinciale, secondo l'adagio: Finito capitulo, finitur officium definitoris.