DECORAZIONI (fr. décorations; sp. condecoraciones; ted. Auszeichnungen; ingl. decorations)
Sono quelle speciali insegne che il capo dello stato conferisce ai cittadini degni di speciale considerazione, autorizzandoli a fregiarsi pubblicamente di esse. In senso più ampio la parola decorazione indica quel complesso di attributi onorifici, di cui la decorazione, intesa stricto sensu, costituirebbe soltanto l'esteriore ornamento. Considerato sotto l'uno o sotto l'altro dei due aspetti, l'argomento delle decorazioni rientra nel campo del diritto pubblico. Anzi, negli stati retti a regime monarchico, e anche in alcune repubbliche, tale facoltà viene esercitata esclusivamente dal capo dello stato, cui è riserbata, secondo il linguaggio tradizionale delle antiche monarchie, la qualifica di "fonte degli onori".
Prescindiamo qui dalle cosiddette decorazioni d'origine privata, ossia da tutte quelle distinzioni, pure onorifiche e accompagnate da emblemi ornamentali, che si concedono da enti diversi dallo stato, come le accademie, o da speciali comitati o giurie in occasione di concorsi, esposizioni, e talora anche da altri enti pubblici, come comuni e provincie, per premiare i meriti o il valore dei cittadini. Tali distinzioni e onorificenze, che diremo piuttosto premî o ricompense onorifiche, non sono generalmente destinate ad essere portate visibilmente a guisa di personale ornamento, ma si sogliono piuttosto custodire come ricordi, ovvero esporre o riprodurre nelle insegne, nelle etichette, nella carta da lettere intestata, ecc. Né si possono annoverare fra le decorazioni i brevetti e le medaglie, sia pure rilasciate d'ordine del re o dei principi reali a taluni esercenti per conferir loro la qualifica di fornitori reali, giacché nell'atto della loro concessione, anche se fatta in nome del sovrano, questi non agisce nella qualità di capo dello stato, bensì di titolare dell'amministrazione della real casa.
Pertanto, omettendo qui quanto riguarda la concessione di titoli di nobiltà, il conferimento di ordini cavallereschi e la storia e l'organizzazione di questi ultimi, ci restringeremo all'esame delle norme che si riferiscono all'uso delle due specie di concessione cui tale facoltà è annessa. Per l'intelligenza di quanto si riferisce a quest'argomento basterà notare che soltanto le decorazioni degli ordini cavallereschi presuppongono la concessione di un grado equestre in uno degli ordini nazionali, che si traduce nella facoltà spettante al decorato di far uso dei titoli personali di cavaliere, cavaliere ufficiale, commendatore, grande ufficiale e gran croce dell'ordine conferitogli. Le altre onorificenze, che pure conferiscono la facoltà di fregiarsi della speciale decorazione prescritta per ciascuna di esse, non dànno però diritto ad alcuno speciale titolo o attributo d'onore. Esse, in conformità del genere di benemerenze che il re volle prendere in considerazione nell'atto del conferimento, si possono così classificare: a) medaglie o croci al valore; b) medaglie o croci al merito; c) medaglie o croci di anzianità; d) medaglie commemorative. Inoltre nella stessa classe di decorazioni, p. es. nelle medaglie al valore militare, si può trovare una seconda distinzione di grado: medaglie al valore d'oro, d'argento e di bronzo.
Partendo dal principio già enunciato, che riconosce solo al re, quale personificazione della sovranità dello stato, la facoltà esclusiva di concedere dignità cavalleresche e ogni altra onorificenza civile e militare, ne consegue che spetta egualmente al capo dello stato la facoltà di autorizzare l'uso delle insegne esteriori di tali dignità, ossia delle decorazioni nel senso stretto della parola.
Inoltre, siccome la concessione dei diritti onorifici in genere, comprese le decorazioni, costituisce una delle prerogative della sovranità, è evidente che nelle stesse attribuzioni si deve comprendere il diritto di reprimere qualsiasi abusiva ostentazione di decorazioni da parte di chi non ne sia stato legalmente investito, o ne sia stato privato. Infine, a completare tale diritto sorge l'altro di reprimere e punire l'indebita assunzione di una decorazione o di una qualifica onorifica diversa e più importante di quella che a un individuo sia stata concessa. E appunto l'art. 498 del nuovo cod. pen., come l'art. 186 del cod. 1889, punisce chiunque porta indebitamente e pubblicamente una divisa o i distintivi di una carica, ovvero si arroga onorificenze, titoli e dignità che non gli spettano.
Similmente, costituendo la concessione dei diritti onorifici una competenza esclusiva della corona, è evidente che lo stato deve considerare illegittimo, e quindi soggetto a repressione penale, l'uso da parte dei cittadini di decorazioni ricevute da potenze straniere, quante volte non ne fosse stata chiesta e ottenuta la necessaria autorizzazione dal governo nazionale.
Si deve dunque conchiudere che l'uso pubblico di una decorazione è legittimo solo col concorso delle seguenti condizioni:
1. che rappresenti l'insegna di una dignità cavalleresca, ovvero di una ricompensa civile o militare decretata dal re;
2. che trattandosi di dignità od onorificenze accordate da un governo straniero, ne sia stata ottenuta l'autorizzazione;
3. che la dignità o distinzione permanga in vigore, nel senso che non sia stata revocata o comunque perduta per condanna penale o altra causa d'indegnità;
4. che la decorazione usata corrisponda effettivamente al grado e alla qualifica di cui fu oggetto la concessione.
Circa la seconda condizione, occorre notare che, affinché si possa conseguire il riconoscimento, occorre che la concessione sia stata fatta da una potenza che intrattenga col governo italiano regolari relazioni diplomatiche. È ovvio che non solo non sarebbe possibile conseguire l'autorizzazione per l'uso di una decorazione concessa a un cittadino italiano da una potenza che si trovi con l'Italia in stato di guerra, ma il solo fatto di averla ottenuta costituirebbe per un cittadino un grave reato previsto e punito dall'art. 275 del nuovo cod. pen. (art. 116 del cod. pen. 1889). È appena necessario avvertire che in ogni caso manca la possibilità di ottenere l'autorizzazione a fare uso di decorazioni concesse da sovrani spodestati o da pretendenti appartenenti a case già regnanti, per l'evidente ragione che, essendo costoro de iure privi dell'esercizio della sovranità, non possono fare uso di una facoltà che è ad essa strettamente connessa. Forse fu eccessiva la sentenza del tribunale di Napoli che dichiarò illegale, e quindi passibile di pena, l'uso di onorificenza concessa da Francesco II di Borbone in Gaeta, quando cioè, conservando effettivamente un lembo, sia pur minimo, del territorio del regno, né avendo rinunziato ancora a combattere, si poteva considerare investito dei poteri della sovranità limitatamente alla cerchia ristretta della piazzaforte assediata. Per ciò che riguarda le decorazioni conferite dalla Santa sede, v. vaticano. Circa le norme di ordine puramente materiale riguardanti l'uso delle decorazioni, basterà notare come regola generale che le medaglie e le croci di benemerenza vanno portate sul lato sinistro del petto sospese ad un nastro del colore e delle dimensioni prescritte. Lo stesso si dica per le croci indicanti il primo e il secondo grado equestre: quello di cavaliere e di cavaliere ufficiale. La decorazione relativa al grado di commendatore, si porta pendente dal collo, cosi pure quella di grande ufficiale, la quale dà diritto altresi a una placca, senza nastro, sul lato sinistro, mentre quella di gran croce si deve portare sospesa a una larga fascia messa a tracolla, dalla spalla destra al fianco sinistro.
Ordinariamente l'uso delle decorazioni è prescritto sulla grande uniforme militare, sulle divise di gala dei funzionarî civili e sull'abito borghese di cerimonia. È ammesso altresi sulla piccola uniforme e sull'abito borghese ordinario l'uso dei nastrini speciali delle singole decorazioni, senza però le croci e le medaglie relative, sebbene in Italia, contrariamente a quanto si pratica in alcuni paesi stranieri, tale costume, almeno tra i borghesi, sia poco diffuso, e per lo più limitato alle più importanti decorazioni di guerra. Comunque, l'uso effettivo delle decorazioni nelle differenti circostanze, più che dalle norme legali è regolato da norme di convenienza e di etichetta, e per i soli militari, quando indossano l'uniforme, da ordini di servizio e da altri provvedimenti che vengono di volta in volta emanati dalle autorità competenti. Per la descrizione delle singole decorazioni v. medaglia; ordini cavallereschi.
Bibl.: A. Patrioli, Decorazioni, in Digesto italiano, IX, i, p. 617-635; T. Palamenghi, Insegne, emblemi, divise, Catania 1889; T. Besia, in Enciclopedia giuridica italiana, IV, p. 538 segg.; I. R. Tambaro, in Saggi di diritto e politica costituzionale, Torino 1908.