Delitto commesso da chi distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, cose mobili o immobili altrui. È punito a querela della persona offesa con la reclusione o con la multa (Pena criminale). La pena è aumentata e la perseguibilità è d’ufficio, se il fatto è commesso nelle seguenti forme: con violenza alla persona o con minaccia; da parte di datori di lavoro in occasione di serrate o da lavoratori in occasione di sciopero; nell'ipotesi di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.); su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto o su cose di interesse storico o artistico o sopra opere destinate all’irrigazione ecc. (art. 635 c.p.).
Particolare forma di danneggiamento è quella riguardante i sistemi informatici (art. 635 bis c.p.). A differenza degli altri reati contro il patrimonio, in questa figura delittuosa non rileva il vantaggio o il profitto che ottiene chi lo compie, bensì il pregiudizio della situazione patrimoniale del proprietario delle cose danneggiate.
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