DANNEGGIAMENTO
Con questo reato il legislatore garantisce l'interesse sociale della tutela della proprietà contro le azioni, diverse dall'appropriazione, che tendono ad annullarne o menomarne l'utilità. Perché sussista questo reato non è necessario lo scopo di lucro.
L'art. 635 stabilisce: "Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione sino a un anno o con la multa sino a lire tremila. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1° con violenza alla persona o con minaccia; 2° da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli art. 330, 331 e 333; 3° su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su altre delle cose indicate nel numero 7° dell'articolo 625; 4° sopra opere destinate all'irrigazione; 5° sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento". Elemento costitutivo del reato è il danno. Basta il dolo generico, ossia la cosciente volontà di distruggere, di disperdere, deteriorare o rendere inservibile, in tutto o in parte, la cosa mobile o immobile altrui, senza che sia necessario il fine specifico di nuocere o di trarne profitto.
L'imputabilità è a titolo di dolo; il danneggiamento colposo può dar luogo solo a un'azione di risarcimento civile. Viene meno questo reato, quando vi è il consenso della parte offesa, espresso o tacito, trattandosi di violazione di diritto completamente disponibile. A questa forma principale di danneggiamento ne sono annodate altre speciali negli art. 636, 637, 638, 639.