Abstract
La crisi economica incide nei rapporti di diritto contrattuale, in particolare, nei contratti a lungo termine, in cui le parti non esauriscono il rapporto alla stipula, ma vi è una fase successiva. Si vuole capire come le parti debbano comportarsi nel caso in cui nel contratto intervengano sopravvenienze o eventi straordinari, come l’attuale crisi economico finanziaria. Il nucleo centrale è l’art. 1467 c.c., l’equilibrio contrattuale e il sinallagma.
L’economia italiana sta attraversando una delle più gravi crisi vissute nel corso di questo secolo, la difficile condizione economica del nostro Paese è il riflesso di una situazione internazionale di portata più ampia, simile per effetti ed estensione alla “Grande Crisi” del 1929, divenuta «pietra di paragone e ineludibile parametro di riferimento per la valutazione di ogni forma di distonia dei processi economici» (Capriglione, F., Crisi a confronto (1929 e 2009) il caso italiano, Padova, 2009, 1).
Se è facile notare un’analogia economica con quel periodo storico, non si può dire altrettanto per le origini che hanno causato questo vortice recessivo.
La letteratura economica, rinviene in molteplici fattori le cause determinanti l’irrompere del decadimento finanziario tuttora in atto, aggravatosi in modalità da far temere guasti di dimensioni sconosciute (Visco, V., La crisi finanziaria e la previsione degli economisti, lezione al Master di II Livello in Economia Pubblica presso La Sapienza - Università di Roma, 4 marzo 2009).
Ebbene, in un momento d’incertezza economica e di vasta diffusione delle informazioni, talvolta contrastanti o poco chiare, i soggetti che domandano beni sul mercato, sono sempre più incentivati a raggiungere il maggior appagamento dei propri bisogni al minor costo, attraverso lo strumento giuridico essenziale per la circolazione della ricchezza tra le parti: il contratto (Sacco, R., in Sacco, R.-De Nova, G., Il contratto, I, in Tratt. div. civ. Sacco, Torino, 2004, 699).
Le parti valutano saggiamente l’opportunità di vincolarsi contrattualmente ed elaborano le informazioni in loro possesso per poi addivenire, nel caso in cui ritengano l’operazione conveniente, alla conclusione dello stesso.
Nella situazione economica globale attuale, l’incertezza economica ha ripercussioni sulle scelte degli individui nel definire in modo efficiente come impiegare le risorse per soddisfare i propri bisogni, ponendo diverse problematiche sulla stabilità delle relazioni tra i soggetti (Macario, F., Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all’obbligo di rinegoziare, in Riv. dir. civ., 2002, I, 90).
Il contratto si manifesta, anche se in maniera semplice, già dai primordi della vita associativa, prima come entità economica, poi come fenomeno giuridico. Sumner Maine ritiene che nelle società primitive la condizione della persona venisse determinata soprattutto dallo status: inizialmente nell’ambito della famiglia (marito e moglie, padre e figlio, fratello e sorella) e poi della società (sovrano e suddito, padrone e schiavo), mentre nelle società moderne il contratto ha presto sostituito lo status, svincolato da quegli elementi simbolici, rituali e primordiali (Gallo, P., Trattato del contratto, I, Torino, 2010, 3).
Ciò ha portato ad un’evoluzione del contratto, diventando un fatto economico, prima che giuridico (Gabrielli, E., La risoluzione per eccessiva onerosità, in I contratti in generale, a cura di E. Gabrielli, in Tratt. contratti Rescigno-Gabrielli, Torino, 2006, 59).
Ora, il contratto si qualifica come strumento principe dei rapporti economici nella società umana moderna che implicano l’esistenza della produzione e dello scambio della ricchezza, consentendo l’appagamento dei bisogni del singolo (Alpa, G., La causa e il tipo, in I contratti in generale, op. cit., 542).
Negli anni ’70, la dottrina statunitense ha creato un nuovo metodo di studio, basato sulla scienza economica. L’indagine del dato giuridico, operata su questa scienza, ha accertato la rispondenza di esigenze economiche e strumenti giuridici, tra l’operare del libero mercato e del mercato regolamentato, e la verifica del costo degli strumenti giuridici, i loro effetti indotti, l’alterazione che essi producono nella situazione di mercato, i fattori complessivi di cui essi si fanno tramite per poter determinare un particolare gioco di mercato (Alpa, G., Interpretazione economica del diritto - economic analysis of law, in Nss. D.I., Appendice, IV, Torino, 1986, 315).
Questo ha assoggettato il diritto alla domanda economica dei soggetti, creando uno squilibrio, quindi una falsa parità di potere contrattuale. Negli ordinamenti continentali, la tradizione romanistica non ha permesso una penetrazione massiccia di questa dottrina, circoscrivendo l’ambito d’interesse nell’area della responsabilità dell’impresa.
L’interpretazione economica per la tutela del consumatore è stata molto tortuosa e difficile, anche se non sono mancati studi precedenti di norme di codici, di provvedimenti, e di decisioni giudiziali che, sotto l’influenza della scienza economica, hanno subito un nuovo metodo d’indagine. In sostanza, il contratto è l’espressione della volontà individuale basata sull’autodeterminazione delle parti, ed è soggetto ai vincoli dell’ordinamento, per essere idoneo al soddisfacimento di un corrispondente determinato bisogno dei contraenti. La libertà delle parti incontra dei limiti nell’ordinamento, dovuti al fatto che l’accordo raggiunto dai privati non deve porsi in contrasto con l’interesse generale nazionale o sovranazionale, oltre a non dovere arrecare nocumento a terze persone (Alpa, G., Lineamenti di diritto contrattuale, in AA.VV., Diritto Privato Comparato, Bari, 2012, 178). L’autonomia, figura centrale nel mondo del diritto, da un lato, ha conquistato nuovi territori, ampliato i suoi orizzonti e moltiplicato i propri schemi contrattuali, dall’altro, viene limitata nella tutela delle posizioni deboli, a causa di una forte espansione della legislazione vincolistica tesa a porre limiti sempre più pressanti alla libertà privata.
Il contratto subisce, necessariamente, condizionamenti e dipendenze ulteriori rispetto agli enunciati delle parti, e la recente legislazione interna e comunitaria, nonché la prassi del diritto dei contratti, pongono in evidenza i segni di questo fenomeno (Galgano, F., La categoria del contratto alle soglie del terzo millennio, in Contr. e impr., 2000, 919).
Al fine di rendere più trasparente il mercato degli scambi e di predisporre tecniche di tutela particolari, l’ordinamento (come nel caso dei contratti con i consumatori) qualifica la fattispecie in funzione dell’atto e tiene in considerazione anche la qualità soggettiva (consumatore o professionista) di una delle parti contraenti; inoltre, impone limiti di natura qualitativa a determinate prestazioni, ovvero sanziona le ipotesi di operazioni negoziali poste per eludere l’applicazione di una specifica disciplina.
La libertà che l’ordinamento presta ai soggetti nel determinare il vincolo contrattuale è marcatamente sottolineata dal legislatore con l’espressione «il contratto ha forza di legge.
Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge» (art. 1372 c.c.). La norma ha una ragione etica e una funzionale: la necessità di onorare gli impegni assunti esprime una regola morale prima che giuridica (pacta sunt servanda), né il contratto potrebbe assolvere la propria funzione essenziale, di mezzo d’organizzazione della vita economica e sociale, se ciascuna parte fosse libera di disattendere quanto pattuito.
Uno dei principi fondamentali del diritto contrattuale è proprio l’autonomia contrattuale, che vede le parti vincolate a quanto statuito nel contratto.
Il legislatore paragona il vincolo tra le parti alla forza di legge, ma ovviamente non può esserci totale equiparazione del contratto alla stessa, atteso che esso non può derogare alle norme imperative.
Infatti, sono diverse le funzioni che questo principio svolge: vincola le parti solo se lo vogliono, esclude un intervento eteronomo nella disciplina del rapporto tra le stesse, obbliga le stesse ad adempiere alle obbligazioni assunte e impedisce lo scioglimento del contratto solo per cause previste dalla legge o per volontà degli obbligati.
Nel campo dei rapporti patrimoniali, la Costituzione riconosce alla libertà individuale di contrattare soltanto una tutela indiretta, in quanto strumento d’esercizio della libertà d’iniziativa economica e del diritto di proprietà.
La garanzia di queste libertà economiche (artt. 41 e 42 Cost.) e l’obbligo del legislatore di riconoscerle e di determinarne l’esercizio, con i limiti destinati dall’utilità sociale e col rispetto della sicurezza, della libertà, della dignità umana, hanno dei riflessi sull’autonomia negoziale delle parti.
Le ragioni storiche costituzionali, che spinsero il costituente a non prevedere una tutela della libertà contrattuale come tale, si collegano alla scarsa propensione del legislatore a contenere, in linea di principio, l’intervento pubblico nell’economia nell’ambito di funzioni di controllo e di regolazione del mercato (Mengoni, L., Autonomia privata e costituzione, in Banca borsa, 1997, I, 2).
La nuova lettura costituzionale sposta l’intervento pubblico dalla funzione programmatica alla rimozione degli ostacoli e all’ottimale funzionamento del sistema.
Perseguire questo fine significa, da un lato, promuovere l’attività sociale valorizzando le intrinseche attitudini del mercato a produrre ricchezza e benessere, dall’altro, correggere con misure appropriate le disparità di potere contrattuale, pregiudizievoli alla libertà e alla razionalità delle scelte economiche individuali (Cerri, A., La costituzione ed il diritto privato, in Tratt. Rescigno, XXI, 1987, 473).
Le parti escono arricchite dal contratto, ma è errato pensare che questo sia un’operazione in cui la somma dei vantaggi e delle perdite è pari a zero. In quanto operazione economica, il vantaggio è una considerazione soggettiva, che trova una tutela oggettiva nel codice civile, consacrata nella causa del contratto.
La legge, che vuole il vantaggio delle parti, consente loro di concludere il contratto, poiché esse sono autonome.
La libertà del contraente implica soltanto che questi è libero di concludere il vincolo quando quel progetto contrattuale è condiviso dall’altra parte, diventando uno dei principali cardini della nozione di contratto nell’ambito della tradizione giuridica.
L’autonomia identifica la libertà dell’individuo di contrattare o di non contrattare, di determinare il contenuto del vincolo, nonché di concludere qualsivoglia tipo di accordo ancorché non espressamente contemplato dal legislatore. Il secolo d’oro dell’autonomia privata è stato il XIX, quando imperversava il volontarismo ed era diffusa l’opinione che l’ordinamento non dovesse intralciare in alcun modo il libero esplicarsi dell’iniziativa privata, anche in materia contrattuale, salvo il limite dell’illiceità, intesa come contrarietà alle norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume.
In seguito, nel XX Secolo, in tutto l’occidente si è assistito a una legislazione vincolistica che ha portato, in alcuni casi, a un controllo del contenuto del contratto, imponendo la sostituzione di clausole contrattuali con il dettato legislativo, o la stessa integrazione del contratto lacunoso per alcuni non oggetto di contrattazione tra le parti (Volpe, F., Contratto giusto, in Dig. civ., Aggiornamento, III, Torino, 2007, 384).
In realtà se i vincoli e i controlli sull’autonomia contrattuale sono aumentati, non sembra che si possa parlare della morte del contratto, piuttosto si potrebbe parlare di un tentativo del legislatore nel distinguere le situazioni lecite, e quindi meritevoli di tutela, da quelle illecite.
Il fenomeno ha interessato, e continua ad interessare, dottrina e legislazione, nazionale e comunitaria, nella tutela della parte che si trova ad essere contrattualmente compressa, sia dall’intervento dello Stato, sia dalla cogenza dei grossi poteri economici privati che condizionano le scelte della grande maggioranza dei singoli operatori.
L’autonomia delle parti è condizionata dall’intervento statale che, con la sua volontà sovraordinata, influenza i contraenti in diversi modi, sia quando la volontà delle parti è incerta, sia quando si presentano, nel corso del rapporto contrattuale, eventi imprevisti.
In questi casi, quando l’autonomia delle parti nel rinegoziare il contratto fallisce, l’intervento del giudice è volto a risolvere i conflitti tra le parti con una statuizione eteronoma e autoritativa, o semplicemente con un’integrazione del contenuto contrattuale che non è stato oggetto d’accordo (Sacco, R., Giustizia contrattuale, in Dig. civ., Aggiornamento, VII, Torino, 2012, 534).
Parte della dottrina ha ritenuto che l’intervento eteronomo contrasti con il principio d’autonomia privata, che tende a comprimere la libertà sovrana delle parti nella definizione del vincolo negoziale (Macario, F., Le sopravvenienze, in Tratt. Roppo, V, Rimedi, 2, a cura di V. Roppo, Milano, 2006, 146). La tesi del declino del contratto, quando si collega al declino dell’autonomia contrattuale, presuppone una nozione del contratto come estrinsecazione di libertà, non soggetta a vincoli o effetti eteronomi.
Si ricava che il contratto, per essere tate, deve essere esonerato da ogni effetto che si aggiunga o si intrecci con quelli voluti dalle parti.
Nel campo dell’autonomia privata il giudizio di ragionevolezza viene assorbito dalla valutazione preliminare di meritevolezza degli interessi che quel tipo di contratto è diretto a realizzare, cioè di idoneità strutturale del contratto a una funzione socialmente rilevante, ritrovando nella causa la sua ragione e la sua tutela.
La pluralità e la diversità degli interessi sottostanti all’atto d’autonomia, infatti, non si esauriscono a volte in un singolo e unitario contratto, ma caratterizzano in concreto la funzione perseguita dall’atto dalla volontà privata. Si rende necessario che tale complessità si esprima nell’unità formale dell’operazione economica, la quale, in quanto tecnica di costruzione concettuale della fattispecie, è di per sé stessa sovraordinata alla qualificazione, nel senso della tipicità o atipicità, dello schema negoziale scelto dai contraenti.
Le parti nella conclusione del contratto sono condizionate ad una valutazione del rilievo economico, oltre che giuridico, dell’operazione.
Nella fase decisionale esse possono tener contro dei probabili e prevedibili sviluppi futuri delle circostanze che vanno ad incidere in modo significativo sull’operazione stessa.
Non è raro che, durante questa fase, uno o entrambi i contraenti erroneamente presuppongano qualche dato della realtà esistente, determinante ai fini dell’assunzione della loro decisione; o che uno o entrambi i contraenti formulino dei pronostici fallaci in merito ai futuri sviluppi delle circostanze rilevanti per l’economia dell’operazione o, ancora, può accadere che venga valutata male l’idoneità dell’operazione al soddisfacimento dei loro bisogni.
Orbene, tralasciando i vizi che possono alterare sin dall’origine il negozio, si rilevano nell’esecuzione del negozio, con rilievo ai contratti di durata, alcune vicende “perturbative”. Pertanto, al fine di mantenere in vita il negozio, possono i contraenti stabilire entro quali limiti saranno interessati agli effetti dell’operazione economica conclusa, attraverso un bilanciamento costi-ricavi derivante dal vincolo concluso.
Il tema delle sopravvenienze contrattuali riguarda tutti i casi in cui il rapporto nato dal contratto subisca turbative tali da interferire con l’utilità o la convenienza dell’operazione.
La turbativa dell’utilità può riguardare sia il profilo del rapporto di valore tra le prestazioni, sia la possibilità di perseguire le utilità attese dalla prestazione.
In entrambi i casi, la rilevanza della sopravvenienza sembra caratterizzarsi come eccezionale rispetto ai principi fondamentali della materia contrattuale: a) l’onerosità sopravvenuta deroga alla regola generale della responsabilità contrattuale estesa fino al limite della impossibilità non imputabile (art. 1218 c.c.); b) la presupposizione deroga al principio di irrilevanza del motivo contrattuale, consentendo che l’adempimento del contratto venga paralizzato dall’irragiungibilità dello scopo che, invece, uno dei contraenti si proponeva di raggiungere. La sopravvenienza contrattuale, dunque, confligge con l’idea che il contratto sia frutto di una libera e consapevole scelta delle parti su tutti i rischi ed i vantaggi conseguibili dalle stesse.
Le problematiche incluse sotto l’etichetta “sopravvenienze” confluiscono in istituti differenti.
Il legislatore si è occupato solo dell’eccessiva onerosità sopravvenuta, mentre l’irraggiungibilità dello scopo contrattuale, invece, non è destinataria di nessuna normativa esplicita ed è governata dalla giurisprudenza attraverso il ricorso alla figura della presupposizione.
È articolato anche il discorso relativo ai rimedi giuridici applicabili ai casi di sopravvenienza rilevante: concorrono gli istituti dell’estinzione dell’obbligazione, del recesso, della risoluzione, e dell’adattamento. Inoltre, le parti stesse possono sin dal momento della conclusione del contratto, prevedere meccanismi convenzionali di reazione al verificarsi di turbative rilevanti.
Un contratto non è un atto isolato, ma un episodio nell’amministrazione di un’operazione economica o nella struttura di alcune più generali relazioni (Cheshire, Law of contract, 1986, pubblicato in Alpa, G.-Bessone, M., I contratti in generale, in Giur. sist. civ. comm. Bigiavi, Torino, 1991).
Con la nozione di rischio contrattuale ci si riferisce alla sua accezione più generale «per un verso, alle eventualità e alle circostanze che possono rendere più disagevole od ostacolare addirittura l’esecuzione del contratto; dall’altro, al complesso dei meccanismi che operano sul rischio medesimo, trasferendolo da un contraente all’altro o, addirittura, all’esterno del contratto» (Alpa, G., Rischio contrattuale, in Nss. D.I., Appendice, VI, Torino, 1986, 863).
Mentre il concetto di alea deve essere circoscritto ai contratti aleatori, così da indicare unicamente l’elemento caratterizzante quella categoria.
La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, ai fini della sua applicazione, presuppone l’esistenza di un contratto a prestazioni corrispettive, come chiaramente recita la rubrica dell’art. 1467 c.c. e più specificamente limita l’applicazione della tutela ai soli contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita.
Non si applica, invece, ai contratti ad esecuzione istantanea. Secondo la Suprema Corte, l’eccessiva onerosità viene presa in considerazione dal legislatore ogni qual volta sia alterata l’economia del contratto, e venga meno l’equilibrio originariamente esistente tra le corrispettive prestazioni (Cass., 15.12.1984, n. 6574).
Sebbene per l’art. 1467 c.c. l’eccessiva onerosità debba incidere sulla prestazione di colui che chiede la risoluzione, la giurisprudenza prevalente afferma che la risoluzione si verifica altresì quando l’eccessiva onerosità concerne la controprestazione nel senso che ne svilisce e/o diminuisce eccessivamente il valore (Cass., 8.6.1982, n. 3464; Cass., 16.3.1981, n. 1465; Cass., 4.11.1980, n. 5905; Cass., 8.3.1978, n. 1158; in dottrina: Gambino, A., Eccessiva onerosità della prestazione e superamento dell’alea normale del contratto, in Riv. dir. comm., 1960, I, 433).
Gli elementi fondanti l’eccessiva onerosità sono: a) il requisito dell’imprevedibilità; b) il rapporto tra “straordinarietà” ed “imprevedibilità” dell’evento sopravvenuto; c) l’imprevedibilità dell’evento riguardante non solo il fenomeno in sé ma anche la sua entità.
La nozione di causa non imputabile, pertanto, deve intendersi estesa a qualunque evento, estraneo alla sfera di riferibilità giuridica del debitore, che impedisca la materiale esecuzione della prestazione e renda il debitore stesso esente da qualsivoglia responsabilità derivante dall’inesecuzione (De Mauro, A., Dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Artt. 1256-1259, in Comm. c.c. Schlesinger-Busnelli, Milano, 2011, 37).
Un’importante distinzione da operare è quella tra impossibilità originaria e sopravvenuta, su cui tanto la dottrina che la giurisprudenza sono concordi.
Ed invero, qualora l’impossibilità sia presente al momento della conclusione del contratto, essa sarà da intendersi come originaria; in caso contrario sarà sopravvenuta.
La sezione V del capo IV del titolo I del libro IV analizza, inoltre, le conseguenze derivanti dall’incidenza dell’evento sopravvenuto in misura parziale (art. 1258 c.c.) o temporanea (art. 1256 c.c.), statuendo le conseguenze relative alla disciplina del rapporto obbligatorio, con un’attenzione particolare allo smarrimento della cosa determinata (art. 1257 c.c.) e al subingresso del creditore nei diritti del debitore (art. 1259 c.c.) (Breccia, U., Le obbligazioni, in Tratt. Iudica-Zatti, Milano, 1991, 461).
Il legislatore del ’42 nel disciplinare il fenomeno delle sopravvenienze, si è trovato di fronte ad un bivio, ossia ha dovuto scegliere se privilegiare la certezza e stabilità del rapporto (valori assicurati dal principio pacta sunt servanda, secondo il quale nessun rilievo dovrebbe darsi alle modificazioni di fatto o di diritto sopravvenute dopo la conclusione del contratto) o, invece, intervenire attraverso la previsione di tecniche con le quali incidere sulla rilevanza dei fatti accaduti e neutralizzare i sopravvenuti squilibri contrattuali.
Ebbene, il nostro codice ha improntato un sistema che accorda una tutela al contraente che per effetto delle sopravvenienze veda pregiudicate aspettative ed interessi connessi all’operazione contrattuale, ma essa è sottoposta a limiti ed a condizioni predeterminate che bilanciano l’interesse alla stabilità del rapporto rispetto a quello della flessibilità. Non ogni modificazione della composizione di interessi fissata nell’accordo ha ricevuto tutela e dignità normativa, ma solo quelle prodotte da eventi sottratti al giudizio di previsione delle parti, tali, in ogni caso, da superare la prevedibile oscillazione dell’alea contrattuale.
La rigorosa alternativa tra conservazione e risoluzione del rapporto, prevista dalla teoria generale del contratto, rende necessario verificare se, nel disciplinare il fenomeno delle sopravvenienze, l’autonomia privata si possa indirizzare verso una terza opzione, cioè quella della revisione concordata del contenuto contrattuale.
L’instabilità del mercato si ripercuote sull’economia globale, oltre che su quella individuale, alterando il potere contrattuale degli individui, che vedono mutare la propria situazione economica.
Negli ultimi anni, la crisi economica ha generato diversi turbamenti all’interno del mercato dei beni, tale da falsare il normale andamento degli scambi.
In situazioni simili, i contraenti si trovano a dover affrontare e definire chi deve sopportare il costo, dovuto al sopraggiungere degli eventi che alterano il rapporto economico ed esecutivo del contratto.
La tendenza a ripartire il rischio può dipendere, in via generale, dalla sensibilità dei contraenti rispetto alla specifica problematica.
Infatti, a fronte di tipi contrattuali particolarmente complessi, ormai consolidati nella prassi, in cui le parti prevedono minuziosamente gli eventi che possono verificarsi e, in alcune ipotesi, turbare il risultato economico desiderato, vi è una serie di contratti in cui, per esigenze dell’operazione, o differente o non uniforme potere contrattuale, la distribuzione del rischio è esclusa, ignorata o è tale da svantaggiare palesemente una delle parti.
È un dato obiettivo, riscontrare la presenza di un limite per la prevedibilità umana.
Con riguardo ai remoti rischi commerciali, il nostro ordinamento prevede una disciplina analitica dei vizi che inficiano il contratto. In modo simile, si contemplano le ipotesi in cui la falsa rappresentazione nella conclusione del contratto può assumere rilevanza giuridica, come pure le norme sul motivo contribuiscono a definire il principio dell’irrilevanza dello stesso al verificarsi di fatti che modifichino l’interesse delle parti nel proseguimento del contratto. Orbene, viene in rilievo la questione delle sopravvenienze, disciplinata dallo stesso legislatore del 1942, il quale si era posto la problematica, prevedendo l’imperatività del contratto come forza di legge ex art. 1372 c.c. e, per altro, la risoluzione del contratto, istituto che presta attenzione a circostanze perturbative e successive alla conclusione del vincolo, la cui entità è tale da mitigare il rigore della regola pacta sunt servanda. È ormai consolidata in giurisprudenza l’inapplicabilità dell’istituto risolutorio per eccessiva onerosità sopravvenuta in favore dell’inadempimento contrattuale, ed è ormai regola indiscussa che «la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta non può essere invocata dalla parte al cui colpevole ritardo è dovuto l’arco temporale importante la sopraggiunta eccessiva onerosità dedotta» (Cass., 17.6.1983, n. 4177).
Questione diversa si pone su chi debba gravare il costo economico del rischio sopraggiunto, alterando l’equilibrio del contratto e rendendo iniquo il rapporto.
In caso in cui il soggetto cada nelle more dell’inadempimento, sarà costretto a risarcire il danno contrattuale provocato alla controparte, se non solleva precedentemente domanda di risoluzione ai sensi dell’art. 1467 c.c. Infatti, il sopraggiungere dell’evento imprevisto pone questioni sull’allocazione del rischio economico. Secondo la teoria dell’efficiente sopportazione del rischio, il verificarsi di fatti imprevisti dalle parti, trasferisce l’accollo dell’evento a carico della parte che può sopportarlo con minor costo, per evitare che lo squilibrio contrattuale crei maggior divario tra le classi sociali e la creazione di diseconomie contrattuali (Pardolesi, R., Analisi economica e diritto dei contratti, in Pol. dir., 1978, 699). La Suprema Corte ha riconosciuto il principio della presupposizione, il quale ricorre allorquando una determinata situazione, di fatto o di diritto (presente, passata o futura) di carattere obiettivo possa, pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali, ritenersi tenuta presente dai contraenti medesimi nella formazione del loro consenso, come presupposto avente valore fondamentale ai fini dell’esistenza e del permanere del vincolo contrattuale, tale da determinare l’invalidità, la risoluzione del vincolo contrattuale al non verificarsi della situazione presupposta (Cass., 18.9.2009, n. 20245). La tutela riconosciuta alla parte che invoca la risoluzione per eccessiva onerosità è limitata alla rottura dell’equilibrio contrattuale, che supera la normale alea. Il legislatore ha voluto tutelare la conservazione del contratto, subordinandolo al riequilibrio del contratto, affinché si eviti che le parti invochino la disciplina ex art. 1467 c.c., per scongiurare che le variazioni marginale del mercato, possano ridurre i rischi di perdite o evitare l’inadempimento. Si evidenzia sempre più la distinzione tra il rischio economico e quello giuridico.
Quest’ultimo ha ricevuto riconoscimento giuridico dal legislatore, a tal punto da tutelare la parte che vede alterata la propria prestazione in corso di esecuzione, in modo tale da poter risolvere il vincolo contrattuale. L’alterazione economica del contratto, invece, è ricondotta alle variazioni del mercato, tali da non pregiudicare il rapporto contrattuale.
Art. 1467 c.c.
Alpa, G., La causa e il tipo, in I contratti in generale, a cura di E. Gabrielli, in Tratt. contratti Rescigno-Gabrielli, Torino, 2006, 542; Alpa, G., Interpretazione economica del diritto - economic analysis of law, in Nss. D.I., Appendice, IV, Torino, 1986, 315; Alpa, G., Lineamenti di diritto contrattuale, in AA.VV., Diritto Privato Comparato, Bari, 2012, 178; Alpa, G., Rischio contrattuale, in Nss. D.I., Appendice, VI, Torino, 1986, 863; Breccia, U., Le obbligazioni, in Tratt. Iudica-Zatti, Milano, 1991; Capriglione, F., Crisi a confronto (1929 e 2009) il caso italiano, Padova, 2009; Cerri, A., La costituzione ed il diritto privato, in Tratt. Rescigno, XXI, 1987; Cheshire, Law of contract, 1986, pubblicato in Alpa, G.-Bessone, M., I contratti in generale, in Giur. sist. civ. comm. Bigiavi, Torino, 1991; De Mauro, A., Dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Artt. 1256-1259, in Comm. c.c. Schlesinger-Busnelli, Milano, 2011; Gabrielli, E., La risoluzione per eccessiva onerosità, in I contratti in generale, a cura di E. Gabrielli, in Tratt. contratti Rescigno-Gabrielli, Torino, 2006, 59; Galgano, F., La categoria del contratto alle soglie del terzo millennio, in Contr. e impr., 2000, 919; Gallo, P., Trattato del contratto, Torino, 2010; Gambino, A., Eccessiva onerosità della prestazione e superamento dell’alea normale del contratto, in Riv. dir. comm., 1960, I, 433; Macario, F., Le sopravvenienze, in Tratt. Roppo, V, Rimedi, 2, a cura di V. Roppo, Milano, 2006, 146; Macario, F., Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all’obbligo di rinegoziare, in Riv. dir. civ., 2002, I, 90; Mengoni, L., Autonomia privata e costituzione, in Banca borsa, 1997, I, 1 ss.; Pardolesi, R., Analisi economica e diritto dei contratti, in Pol. dir., 1978, 699; Sacco, R., Giustizia contrattuale, in Dig. civ., Aggiornamento, VII, Torino, 2012, 534; Sacco, R., in Sacco, R.-De Nova, G., Il contratto, I, in Tratt. div. civ. Sacco, Torino, 2004, 699; Visco, V., La crisi finanziaria e la previsione degli economisti, lezione al Master di II Livello in Economia Pubblica presso La Sapienza - Università di Roma, 2009; Volpe, F., Contratto giusto, in Dig. civ., Aggiornamento, III, Torino, 2007, 384.