Credito formativo
Nell'ambito della valutazione relativa ai processi di istruzione, il termine credito indica il riconoscimento di conoscenze o competenze acquisite nel corso di una esperienza di studio, di lavoro o di altra attività significativa sotto l'aspetto formativo. Al valore positivo espresso dal termine credito si contrappone il valore negativo espresso dal termine debito, adottato nelle situazioni in cui il soggetto non ha raggiunto il livello minimo di conoscenza o competenza relativa a una disciplina scolastica o ad altra esperienza formativa. In ambito scolastico il debito riportato in alcune discipline non comporta la ripetizione dell'anno di corso, ma indica che l'allievo deve impegnarsi a superare le carenze riscontrate attraverso la frequenza di iniziative di recupero. Il concetto di c. f. si è affermato a livello europeo e nazionale in relazione alla prefigurazione di un diritto dei cittadini al riconoscimento del patrimonio di conoscenze e di esperienze, indipendentemente dalle sedi in cui esse siano state acquisite. Si parla, a tal fine, di spendibilità del sapere in ambiti anche assai diversi fra loro, dalla scelta dei corsi di studio o di formazione professionale, all'ingresso e all'avanzamento nei posti di lavoro, e in particolare nell'ambito dei progetti di alternanza fra periodi di studio e di lavoro. Un sistema credibile di c. f. richiede sia la determinazione di standard adeguati alle diverse forme di accredito sia la definizione di specifiche e attendibili procedure di certificazione. Varie sono state le direttive e le iniziative assunte dall'Unione Europea in tal senso: la direttiva nr. 48 del 1989, relativa alle qualifiche di livello universitario di durata triennale; la nr. 51 del 1992, per il riconoscimento ai cittadini degli Stati membri del diritto di dotarsi del titolo professionale dello Stato ospitante; il Memorandum del 30 ott. 2000, sull'istruzione e formazione permanente; la Risoluzione del Consiglio del 19 dic. 2002, sulla promozione della cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale. Fra i nuovi dispositivi messi a punto nel cosiddetto Processo di Bruges-Copenaghen del nov. 2002, figura il Curriculum Vitae Europeo (CVE), uno strumento di certificazione utilizzabile dai cittadini per la mobilità europea.
La legislazione italiana regola la definizione di un sistema di c. f. in grado di rendere utilizzabili le singole esperienze maturate anche nel mondo del lavoro. Le norme in materia di promozione dell'occupazione (l. 24 giugno 1997 nr. 196, art. 18) prevedono l'attribuzione di c. f. agli esiti di attività svolte negli stages e nelle iniziative di tirocinio. In ambito scolastico innovazioni di rilievo in materia sono state introdotte con la riforma degli esami di Stato, conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore (l. 10 dic. 1997 nr. 425, e d.P.R. 23 luglio 1998 nr. 323). La commissione di esame deve tener conto, oltre che dei punteggi conseguiti con le prove scritte e la prova orale, anche del credito scolastico, attribuito dal Consiglio di classe a ogni alunno meritevole sulla base dei dati degli scrutini finali degli ultimi tre anni di corso. Il credito scolastico (per un valore complessivo di 20 punti) comprende anche eventuali c. f. conseguiti a seguito di attività svolte all'esterno della scuola. Il regolamento stabilisce i criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici, tenendo conto dell'esigenza di facilitare i passaggi fra i diversi indirizzi di studio e di agevolare i passaggi fra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. I c. f. riconoscibili devono indicare le competenze acquisite ed essere certificati. La Riforma Moratti (l. 28 marzo 2003 nr. 53, art. 2) stabilisce che la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo di istruzione viene attestato da crediti certificati valevoli per i passaggi fra i diversi percorsi formativi e per l'eventuale ripresa degli studi interrotti. Le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, gli stages realizzati sia in Italia sia all'estero sono riconosciuti con specifiche certificazioni rilasciate dalle istituzioni interessate. Particolari disposizioni (art. 4) riguardano la valutazione dei crediti nel quadro delle iniziative di alternanza scuola-lavoro.
Il sistema dei c. f. ha assunto rilievo anche nell'ambito dell'organizzazione didattica universitaria con il decreto 3 nov. 1999 nr. 509, poi modificato dal d. 22 ott. 2004 nr. 270. Per c. f. universitario s'intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto allo studente per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio. A ogni credito corrispondono 25 ore di impegno complessivo del singolo studente. In un anno la media di impegno è convenzionalmente fissata in 60 crediti, acquisiti in seguito al superamento di un esame o di altra forma di verifica del profitto, anche periodica. Le università possono riconoscere come c. f. universitari le conoscenze e le abilità professionali certificate. Per conseguire la laurea lo studente deve avere acquisito 180 crediti; per la laurea magistrale 120; per il master universitario deve averne ottenuti almeno 60 oltre a quelli richiesti per conseguire la laurea o la laurea magistrale. Appositi decreti ministeriali determinano il numero di crediti necessari per conseguire il diploma di specializzazione e, per ciascun corso di laurea, il numero minimo di crediti per ogni ambito disciplinare.
bibliografia
I crediti didattici nei curricoli universitari, a cura di M. Callari Galli, Bologna 1992.
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G. Antonelli, Crediti, in Voci della scuola 2005, 4° vol., Napoli 2004, pp. 80-92.