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COSA GIUDICATA

di Emilio Betti - Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948)
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COSA GIUDICATA (XI, p. 562)

Emilio Betti

GIUDICATA Nei codici civili e di procedura civile italiano 1942 la materia è stata disciplinata: a) quanto alla cosa giudicata formale, dall'art. 324 del cod. proc. civ., che, accogliendo l'insegnamento di G. Chiovenda, stabilisce che "s'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai nn. 4. e 5 dell'art. 395"; b) quanto alla cosa giudicata sostanziale, dall'art. 2909 del nuovo cod. civ. che, abolendo l'antiquata riassunzione (fatta dall'art. 1350 del vecchio cod.) fra le presunzioni legali assolute, si limita a stabilire che "l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa"; e, col silenzio serbato in proposito, rimette alla dottrina e giurisprudenza il compito di determinare i limiti oggettivi e soggettivi della efficacia vincolante dell'accertamento. L'immutabilità del provvedimento, come qualità che ne rafforza l'efficacia assicurandone la stabilità, pur potendo venire in discussione anche rispetto a provvedimenti non giurisdizionali, come quelli amministrativi, costituisce un'esigenza logica inderogabile della decisione giurisdizionale, in quanto è destinata ad eliminare fra gl'interessati ogni incertezza e variabilità nell'apprezzamento di ciò che la legge, col suo precetto imparziale e durevole, impone nel caso concreto. Invece, per quanto concerne gli effetti esecutivi e quelli costitutivi della Sentenza, non è punto contraddittorio ammetterli con carattere provvisorio o temporaneo fino a tanto che il precetto della legge, individuato nel caso concreto, non sia stato definitivamente accertato.

Bibl.: Oltre le trattazioni generali, sono da ricordare: E. T. Liebman, Efficacia ed autorità della sentenza, Milano 1935; E. Allorio, La cosa giudicata rispetto ai terzi, ivi 1935.

Vedi anche
Revocazione. Diritto processuale civile Nel diritto processuale, uno dei mezzi per impugnare le sentenze. Disciplinata dagli artt. 395 e ss. c.p.c, è un’impugnazione a critica vincolata, essendo possibile solo per i motivi tassativamente indicati nell’art. 395. Sono impugnabili con la revocazione, le sentenze pronunciate in grado di appello ... Opponibilità. Diritto civile Si intende per opponibilità in diritto civile la prevalenza di un titolo su altri con esso incompatibili. Ad esempio, se un soggetto dispone la cessazione della qualità di pertinenza di una cosa e la aliena ad un terzo, può verificarsi un conflitto tra coloro che avevano precedentemente acquistato diritti ... Enrico Allòrio Giurista italiano (Vercelli 1914 - Milano 1994). Prof. in numerose univ. italiane tra le quali Pavia e Milano, è stato autore di fondamentali studi in materia di diritto processuale civile, di teoria generale del diritto, di diritto tributario e scienza delle finanze. È stato socio dell'Accademia dei ... Principio dispositivo Principio nel passato espresso dalla regola generale iudex iuxta alligata et provata iudicare debet e del quale oggi si assumono due diverse nozioni. Si parla di principio dispositivo in senso sostanziale con riferimento alla disponibilità dell’oggetto del processo. Trova espressione, da un lato, nell’art. ...
Tag
  • PRESUNZIONI LEGALI
  • GIURISPRUDENZA
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Vocabolario
giudicato¹
giudicato1 giudicato1 (letter. ant. iudicato) agg. e s. m. [part. pass. di giudicare; come sost., dal lat. iudicatum, part. pass. neutro sostantivato di iudicare «giudicare»]. – 1. agg. a. Di persona, affare, questione su cui è stato pronunciato...
còsa
cosa còsa s. f. [lat. causa «causa», che ha sostituito il lat. class. res]. – 1. È il nome più indeterminato e più comprensivo della lingua italiana, col quale si indica, in modo generico, tutto quanto esiste, nella realtà o nell’immaginazione,...
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