Vedi Corte penale internazionale dell'anno: 2014 - 2015 - 2016 - 2017
Corte penale internazionale
La Corte penale internazionale prosegue la propria trasformazione da “creatura di carta” a realtà concreta. La sfida per il futuro è accrescerne l’efficienza. Nel 2014 è stata pronunciata la prima sentenza di condanna definitiva, nel procedimento contro Germain Katanga. I problemi “politici”, già emersi negli scorsi anni, si sono acuiti con una forte contrapposizione tra Unione Africana e Corte. La dodicesima sessione annuale dell’Assemblea degli Stati Parte dello Statuto della Corte ha portato all’adozione di alcuni emendamenti al Regolamento di procedura che prevede adesso la possibilità di tenere, sia pure in via eccezionale, alcune udienze in assenza dell’imputato oppure con partecipazione per videoconferenza.
L’annata in rassegna (agosto 2013-luglio 2014) è stata difficile soprattutto sotto il profilo politico-diplomatico per la Corte penale internazionale. Si è, infatti, acuita la contrapposizione tra l’Unione Africana e la Corte, specie a causa del procedimento contro il Presidente del Kenya. A seguito di tali tensioni, il Kenya ha presentato numerose proposte di emendamento allo Statuto ivi compreso in materia di immunità dei Capi di Stato. Quest’ultima proposta in particolare mette radicalmente in discussione l’impianto stesso dello Statuto di Roma1.
Al 31.7.2014, la Corte penale internazionale aveva in corso 21 procedimenti in relazione a 8 situazioni2.
Si tratta di situazioni portate all’attenzione della Corte in tre modi diversi: i) decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (Darfur-Sudan e Libia); ii) denuncia o “autodenuncia” di uno Stato Parte (in concreto: Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo,Mali e Uganda, dichiaratisi nell’impossibilità di perseguire crimini commessi sul proprio territorio); e, infine, iii) attivazione proprio motu del Procuratore (per i casi in Costa d’Avorio e Kenya)3. Il fatto che l’insieme di queste situazioni faccia riferimento a Paesi Africani ha ingenerato la critica, spesso esclusivamente strumentale, che vi sia una politicizzazione dell’attività della Corte in funzione anti-africana. Per reagire, sotto il profilo dell’immagine, a queste critiche la Corte ha recentemente deciso di pubblicizzare anche altre ipotesi in cui sono stati avviati i cd. “esami preliminari”4. Inoltre, l’Ucraina il 17.4.2014 ha depositato una dichiarazione di accettazione della competenza della Corte ai sensi dell’art. 12 co. 3 dello Statuto, e anche questa situazione è oggetto di un esame preliminare da parte della Procura.
Sotto il profilo giudiziario, la Corte ha emanato verdetto e sentenza (rispettivamente 7 marzo e 23 maggio 2014) nel caso contro Germain Katanga (relativo a crimini commessi in Repubblica Democratica del Congo). Poiché sia la Procura che la difesa hanno rinunciato all’appello, questa è diventata la prima sentenza di condanna definitiva della CPI nei suoi dodici anni di attività.5 La Corte ha poi continuato a svolgere intense attività processuali in sede dibattimentale o di preparazione al dibattimento: dal procedimento contro l’ex Vice Presidente della Repubblica Democratica del Congo, Jean-Pierre Bemba (per crimini commessi in Repubblica Centrafricana) a quello contro l’ex Presidente della Costa d’Avorio Laurent Gbabo. È stato altresì disposto il rinvio a giudizio contro il capo milizia congolese Bosco Ntaganda per crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Riguardo alla situazione in Darfur (Sudan), rimangono pendenti i mandati d’arresto contro il Presidente Al-Bashir e altri tre indagati.
Rimangono purtroppo ineseguiti, da ormai dieci anni, anche i mandati d’arresto emanati dalla Corte nella situazione in Uganda, relativi al leader del Lord Resistance Army, Joseph Kony e ai suoi luogotenenti.
Per quanto riguarda la situazione in Libia, permangono difficoltà con riferimento al caso contro Saif Al Islam Gheddafi: la Corte ha avocato il procedimento, ma le autorità libiche non hanno ancora disposto il trasferimento dell’imputato a L’Aja.
Mentre il procedimento contro il capo dell’intelligence libica Al Senoussi è stato lasciato alla giurisdizione delle autorità libiche con decisione della Camera d’appello del 24.7.2014.
Due gli aspetti principali emersi sotto il profilo giuridico nell’annata in rassegna: la sentenza Katanga e l’adozione da parte dell’Assemblea degli Stati parte di alcuni emendamenti al Regolamento di procedura.
Sotto il primo profilo, si può notare come Katanga sia stato riconosciuto colpevole di complicità in crimini di guerra e crimini contro l’umanità, e condannato a dodici anni di reclusione (dai quali andranno scomputati i 7 già trascorsi in detenzione cautelare). L’imputato era stato originariamente rinviato a giudizio in quanto “autore” dei crimini. Successivamente la Camera di prima istanza aveva deciso di riqualificare la forma di responsabilità e processarlo come complice, e a questo titolo lo ha condannato. Secondo la difesa la riqualificazione avrebbe viziato il procedimento e violato i diritti dell’imputato, privandolo della possibilità di difendersi in maniera completa.
Sotto il profilo politico, la vicenda più dirompente nella vita della Corte è stata l’aggravarsi delle tensioni con il Kenya e, più in generale, con l’Unione Africana. Tale situazione ha condotto alla presentazione di proposte di emendamento allo Statuto che coinvolgono regole fondamentali in tema di immunità dei Capi di Stato o di Governo. Il Kenya, attraverso un’intensa azione diplomatica, ha sostenuto la tesi per cui gli obblighi di partecipazione fisica a un processo davanti alla Corte sono del tutto incompatibili con l’esercizio delle funzioni di Capo di Stato. A tal fine ha chiesto il riconoscimento dell’immunità per Capi di Stato o di Governo oppure la possibilità che venissero esentati dagli obblighi di partecipazione al procedimento. L’irrilevanza dell’immunità nel caso di crimini internazionali è, però, uno dei principi chiave dello Statuto di Roma e del diritto internazionale penale sin dal processo di Norimberga; sarebbe pertanto dirompente ripristinare la garanzia dell’immunità. Nel corso della dodicesima sessione dell’Assemblea degli Stati parte dello Statuto sono state adottate alcune modifiche al Regolamento di procedura della Corte che consentono adesso lo svolgimento di certe udienze senza la presenza fisica dell’imputato o attraverso lo strumento della videoconferenza (artt. 134 bis, ter e quater)6. Le proposte di emendamento allo Statuto in tema di immunità (ritenute inaccettabili da più parti) rimangono pendenti, sebbene non siano state discusse nel merito.
Si tratta di una fase cruciale per la vita della Corte.
I problemi attuali hanno una duplice origine: l’esigenza imprescindibile di avvalersi della cooperazione degli Stati per molte attività (in primo luogo per arresto e consegna degli imputati) e la complessità di un sistema processuale, nato da concezioni diverse del processo, che ‒ alla prova dei fatti ‒ ha condotto a procedimenti lunghi e farraginosi.
Bisogna essere chiari, i problemi della Corte non sono di natura esclusivamente giuridica. Non bisogna però sottovalutare l’esigenza di rafforzare la Corte sotto il profilo dell’efficienza. La Corte può poco rispetto alle ipotesi di mancata cooperazione da parte degli Stati o per reagire alle accuse di politicizzazione.
Spetta però alla Corte svolgere rapidamente i processi con standard di giustizia elevati.
Dopo oltre dodici anni di attività e un costo annuale di oltre 110 milioni di Euro, un bilancio giudiziario costituito da una sola sentenza definitiva è un po’ deludente. Per mettere il sistema al riparo dalle critiche (che sono inevitabili, stante la natura dei crimini) è indispensabile che una leadership rinnovata (i giudici eleggeranno il Presidente della Corte in marzo 2015) raddoppi gli sforzi al fine di migliorarne l’efficienza.
1 Cfr. C.N.1026.2013.TREATIES-XVIII.10, in www.treaties.un.org.
2 Cfr. Rapporto annuale della Corte all’Assemblea Generale dell’ONU, UN doc. A/69/321.
3 Art. 13 Statuto della Corte penale internazionale.
4 Si tratta di una decina di Paesi: dall’Afghanistan all’Ucraina, dalla Colombia all’Iraq (cfr. www.icc-cpi.int).
5 La prima era stata, nel 2012, quella contro il leader dimilizia congolese Thomas Lubanga Dyilo, adesso in appello.
6 L’Assemblea ha adottato anche altre modifiche al Regolamento in tema di prove (art. 68) e di facoltà di tenere udienze in situ (art. 100). Cfr. ICC-ASP/12/Res.7 del 27.11.2013, su www.icc-cpi.int. Cfr. Rapporto cit. supra nota 2 al paragrafo 97.