Corte di giustizia dell'Unione Europea
Corte di giustizia dell’Unione Europea Istituzione creata nel 1952, su richiesta del governo tedesco, con la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA); si è installata a Lussemburgo, con le altre istituzioni della CECA. Quando la CEE e l’Euratom sono nate con i Trattati di Roma nel 1957, essa è diventata comune ai 3 organismi, come il Parlamento europeo. La C. di g. comprende la C. vera e propria, il tribunale (che ha ripreso le funzioni del tribunale di prima istanza) e i tribunali speciali, come il tribunale della funzione pubblica dell’Unione o l’eventuale tribunale del brevetto comunitario. Ha il compito di assicurare il rispetto del diritto, nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati, come una sorta di C. suprema dell’Unione Europea, nonostante sia formalmente sprovvista di un’autorità gerarchica sulle giurisdizioni nazionali. La C. di g., così come il tribunale, è formata (nell’Unione a 27) da un giudice per Paese membro e da 8 avvocati generali (che potrebbero diventare 11, su richiesta della C.) nominati per 6 anni, rinnovabili, dai governi dei Paesi membri di comune accordo, tenendo conto del parere di un comitato consultivo.
La C. di g. innanzitutto verifica la compatibilità con i trattati degli atti adottati dalle istituzioni europee, su ricorso di un’istituzione dell’Unione, di un governo o di una persona fisica e giuridica. Essa può essere, inoltre, investita da un tribunale nazionale sull’interpretazione del diritto comunitario che esso deve applicare. In questo caso, essa assume una decisione ‘pregiudiziale’ che, in quanto tale, si impone all’insieme delle giurisdizioni nazionali dell’Unione Europea. Infine, la C. di g., su iniziativa della Commissione o di qualsiasi altro Stato membro, può constatare l’avvenuta violazione da parte di uno Stato membro di un obbligo incombente in virtù del trattato. Il suo controllo si esercita attraverso un sistema complesso di vie di ricorso e di procedure che includono, in particolare, il ricorso per annullamento, in carenza, l’eccezione di illegalità e il rinvio pregiudiziale. Il Trattato di Lisbona ha accresciuto le sue competenze, in particolare nel settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, per penalizzare i difetti di trasposizione di direttive o la mancata esecuzione di una sentenza, con un modesto ampliamento delle competenze nella Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC), per la compatibilità di un accordo internazionale con i trattati; ha ampliato il diritto di ricorso delle persone fisiche e giuridiche; ha aggiunto i Parlamenti nazionali (attraverso l’intermediazione dei governi nazionali) e il comitato delle Regioni, come ricorrenti per violazione del principio di sussidiarietà; ha sottomesso al suo controllo gli atti del Consiglio europeo, oltre che le agenzie e gli organi dell’Unione.
Nel corso degli anni, la C. di g. ha introdotto, nel patrimonio giuridico comunitario, principi essenziali come l’effetto diretto del diritto comunitario, il primato del diritto europeo sul diritto nazionale (anche di natura costituzionale), la teoria dei poteri impliciti che riguarda il parallelismo fra competenze interne ed esterne, il mutuo riconoscimento (➔) e infine lo sviluppo del diritto penale europeo, a partire dalla protezione dell’ambiente.
La protezione dei diritti fondamentali, nel diritto comunitario, affermata dalla C. di g. a partire dalla fine degli anni 1960, è ora ‘costituzionalizzata’ grazie al carattere giuridicamente vincolante della Carta dei diritti fondamentali (la cosiddetta Carta di Nizza), alla quale è stato attribuito lo stesso valore dei trattati, anche se non è stato creato un ricorso specifico, come avviene in Spagna con il Recurso de amparo o in Germania con il Bundesverfassungsbeschwerde.