Corte dei conti europea
Istituzione nata con il Trattato di Bruxelles del 1975, con il compito di verificare le finanze dell’Unione Europea. Revisore esterno della UE, con sede a Lussemburgo, il suo ruolo è migliorare la gestione finanziaria e riferire in merito all’uso delle risorse pubbliche. A questo scopo, ha il diritto di sottoporre a controllo (audit) qualsiasi persona o organizzazione che gestisca i fondi comunitari. La C. dei c. è stata elevata al rango di istituzione europea il 1° novembre 1993, con l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht che ne ha, in tal modo, rafforzato l’indipendenza e l’autorità nei confronti delle altre istituzioni. D’altra parte, in ogni sistema istituzionale, l’attività di controllo è generalmente considerata come uno degli elementi che garantiscono la gestione democratica della cosa pubblica. Il Trattato di Lisbona (2007) ha confermato il mandato della C. dei c. e., nonché il suo status di istituzione della UE.
Alla C. viene richiesto di presentare una dichiarazione concernente l’affidabilità dei c. del bilancio comunitario e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni (Documento Annuale di Affidabilità, DAS). Suo compito è poi quello di presentare al Parlamento e al Consiglio europei una relazione annuale sull’esercizio precedente (discarico annuale). Il Parlamento esamina dettagliatamente la relazione della C. prima di decidere se approvare o meno la gestione del bilancio fatta dalla Commissione. La C. esprime anche pareri sulla legislazione finanziaria della UE e sulle norme in materia di lotta antifrode. Per espletare le sue funzioni, la C. effettua spesso controlli sul posto. Essa esamina se le operazioni finanziarie sono state registrate correttamente, nonché eseguite in maniera legittima e regolate e gestite con l’intento di conseguire economia, efficienza ed efficacia. I risultati sono resi noti in relazioni scritte, sottoposte all’attenzione della Commissione e dei governi degli Stati membri. Sebbene il lavoro della C. riguardi prevalentemente i fondi di cui è responsabile la Commissione, di fatto oltre i due terzi di queste entrate e spese sono gestiti dalle autorità nazionali. La C. dei c., tuttavia, non ha poteri giuridici propri. Se vengono scoperte frodi o irregolarità, essa ne informa l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF, Office européen de Lutte Anti-Fraude).
Il collegio della C. dei c. è composto da un membro per ciascuno Stato. I membri sono nominati per un periodo di 6 anni, con mandato rinnovabile. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, previa consultazione del Parlamento europeo, adotta l’elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato. I membri designano tra loro, per 3 anni, il presidente della C. dei c., avente anch’esso mandato rinnovabile. Per lo svolgimento delle sue attività la C. dei c. si avvale di circa 800 dipendenti, fra cui traduttori, amministratori e controllori. Questi ultimi sono suddivisi in équipe e preparano i progetti sui quali la C. delibera.