copyright
Diritto spettante all’autore di opere dell’ingegno, di carattere creativo, che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia; sono compresi anche i programmi informatici, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (art. 2575 c.c.; art. 1, l. 633/1941 e successive modifiche). Il c. è indicato dal simbolo ©.
Oggetto del diritto non sono le informazioni o le conoscenze contenute nell’opera, ma il modo in cui queste sono espresse, che deve essere originale. Il diritto d’autore si acquisisce per il solo fatto della creazione dell’opera, senza necessità di alcun deposito o registrazione. L’autore acquista sulla propria opera il diritto esclusivo di riproduzione, esecuzione, diffusione, distribuzione, noleggio, prestito, elaborazione e trasformazione. È questo il cosiddetto diritto patrimoniale d’autore, un diritto liberamente trasferibile, riconosciuto per tutta la vita dell’autore e per 70 anni dopo la sua morte. A colui o colei che ha creato l’opera, e solo a lui o a lei e ai suoi eredi, la legge accorda, inoltre, il diritto morale di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modifica e a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Diversamente da quello patrimoniale, il diritto morale è inalienabile, irrinunciabile e imprescrittibile.