convertibilita
convertibilità Obbligo da parte della banca di emissione di cambiare a vista i propri biglietti in monete metalliche, in una data quantità di metallo prezioso, in verghe ovvero in divise estere a loro volta convertibili in metallo, secondo le regole specifiche del sistema monetario e del regime dei cambi esteri vigente. Nei sistemi con moneta a base aurea, la sospensione della c., decretata dagli Stati nazionali in casi eccezionali, trasformava il corso legale dei biglietti di banca e di Stato in corso forzoso.
La c. della moneta in oro caratterizzava il regime aureo esistente prima del 1914, chiamato gold standard (➔ anche aureo, sistema). Ogni Paese dichiarava la parità della propria moneta nei confronti dell’oro e ciascuna banca centrale s’impegnava a convertire la propria moneta in oro e viceversa, sulla base della parità dichiarata, a chi ne facesse richiesta. La c. cessò gradualmente di esistere nel periodo fra le due guerre mondiali, durante il quale fu in vigore un sistema monetario a cambi flessibili. Fu progressivamente reintrodotta dal sistema monetario di Bretton Woods (➔), istituito nel 1944 proprio al termine del periodo bellico. In questo sistema le monete dei Paesi aderenti al Fondo monetario internazionale erano convertibili in dollari e i dollari a loro volta lo erano in oro; esisteva, quindi, una forma di c. indiretta dalle monete stesse in oro. La c. delle monete in dollari era riservata ai soggetti non residenti, mentre quella dei dollari in oro era limitata alle sole banche centrali nazionali. La c. del dollaro in oro fu sospesa nel 1971 su iniziativa dell’allora presidente degli Stati Uniti R.M. Nixon. ● Si parla oggi di c. delle valute nazionali in dollari o in altre divise internazionali se esiste nel Paese un mercato legale delle valute estere e se le stesse sono regolarmente quotate sui mercati. Attualmente tutti i Paesi escludono la c. per uso interno, e pochissimi l’ammettono, con molta cautela, per uso internazionale. Le principali limitazioni alla piena c. riguardano: lo status dei richiedenti (residenti o non residenti), la qualità delle operazioni valutarie (si può ammettere per le operazioni relative alle partite correnti della bilancia dei pagamenti e la si esclude per le partite riguardanti i movimenti dei capitali), le località in cui risiedono i titolari di valuta estera (monete cosiddette forti o deboli). La combinazione di queste limitazioni può dar luogo a vari tipi di c. e, pertanto, a vari gradi di discriminazioni valutarie. Le forme meno restrittive prevedono un’estensione della c. a tutti i Paesi pronti ad accoglierla su base multilaterale e a tutte le disponibilità valutarie senza alcun riferimento al tempo in cui sono state ottenute.
Si parla di sospensione della c. anche come misura per contrastare gli effetti negativi sulla solvibilità delle banche di corse agli sportelli da parte dei depositanti (➔ panico bancario), quando per legge sia imposto un vincolo, in valore assoluto o in percentuale, ai depositi che possono essere ritirati, ottenendo contante, come accadde per es. in Argentina, dove nel 2001 venne adottata una misura speciale (corralito) in questo senso.