• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

di Michele Comelli - Dizionario di Economia e Finanza (2012)
  • Condividi

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta fondamentali

Michele Comelli

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms)  Trattato internazionale che enuncia una serie di diritti e di libertà fondamentali che gli Stati europei firmatari s’impegnano a riconoscere e istituisce un sistema internazionale per la loro tutela. Il trattato è stato firmato a Roma il 4 novembre 1950 dagli Stati membri del Consiglio d’Europa (➔) ed è entrato in vigore il 2 settembre 1953. Alla base della C. vi era la volontà di stabilire un sistema europeo di diritti e di libertà che rendesse impossibile il ripetersi degli abusi perpetrati dai regimi totalitari e autoritari.

Diritti e libertà enunciati dalla Convenzione

Nella C. è richiamata una serie di diritti e di libertà fondamentali (quali, per es., il diritto alla vita, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto a un processo equo, il principio di legalità, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà d’espressione, la libertà di riunione e d’associazione; ulteriori diritti sono inoltre previsti dai protocolli aggiuntivi) che gli Stati europei firmatari s’impegnano a riconoscere e a garantire a tutte le persone che rientrano nella loro giurisdizione.

Organi istituiti dalla Convenzione

La C. predispone la possibilità per i singoli individui di invocare il controllo giudiziario sui loro diritti e a tal fine aveva istituito in un primo tempo i seguenti organi, tutti con sede a Strasburgo: una Commissione deputata a istruire le istanze presentate da persone fisiche o da Stati membri; la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), che può essere adita dalla Commissione o dagli Stati membri, previo rapporto della Commissione stessa; il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, che decideva se vi era stata o meno violazione della C., nei casi non deferiti alla Corte. A seguito dell’elevato e sempre crescente numero di cause proposte alla Corte, si è resa necessaria una riforma del meccanismo di controllo, che ha portato, il 1° novembre 1998, a sostituire la pluralità di organi di cui sopra con un unico organo, la Corte europea dei diritti dell’uomo (➔).

Adesione alla Convenzione

Firmatari della C. sono al momento solamente gli Stati membri del Consiglio d’Europa, ognuno singolarmente, ma l’ipotesi dell’adesione dell’Unione Europea alla CEDU è stata proposta in diverse occasioni. In un parere del 28 marzo 1996, la Corte di giustizia delle Comunità europee (dal 2009 Corte di giustizia dell’Unione Europea) aveva stabilito che la Comunità non potesse aderire alla C. poiché priva di una base giuridica che prevedesse la possibilità dell’adesione. La situazione è mutata in seguito alle novità introdotte dal Trattato di Lisbona (➔ Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea), entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Infatti, l’art. 6.2 del Trattato prevede che l’Unione aderisca alla C. e che i diritti fondamentali da essa garantiti e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri facciano parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali. Nel luglio 2010 sono iniziati i negoziati di adesione della UE alla C., che sono tuttavia complicati dal fatto che non tutti i Paesi membri dell’Unione hanno ratificato i protocolli aggiuntivi.

Vocabolario
pér la quale
per la quale pér la quale locuz. agg. e avv., invar. – Espressione usata, nel linguaggio fam. o scherz. con varî sign. (v. quale, n. 6).
fondo per la ripresa
fondo per la ripresa (Fondo per la ripresa) loc. s.le m. Fondo garantito dal bilancio dell’Unione Europea da utilizzare per emettere obbligazioni da investire nella ripresa economica. ♦ I leader dei 27 Stati membri dovranno compiere l'ultimo...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali