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Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Lessico del XXI Secolo (2012)
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Convenzione europea dei diritti dell'uomo


Convenzióne europèa dei diritti dell'uòmo. – Convenzione (in sigla, CEDU) sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 dai paesi appartenenti al Consiglio d’Europa, con oggetto «la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali». Il documento, ispirato alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo proclamata dall'ONU il 10 dicembre 1948, mira a garantire il riconoscimento e l’applicazione di alcuni dei diritti e libertà fondamentali il cui rispetto appare essenziale per costruire le basi della giustizia e della pace nel mondo. Nella Convenzione, i paesi contraenti s'impegnano a rispettare alcuni diritti e libertà universalmente riconosciuti come basi delle tradizioni costituzionali e degli ideali politici comuni, fra i quali: il diritto alla vita; la proibizione della tortura; la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato; il diritto alla libertà e alla sicurezza; il diritto a un equo processo; il diritto al rispetto della vita privata e familiare; la libertà di pensiero, di coscienza e di religione; la libertà di espressione; la libertà di riunione e di associazione; il diritto al matrimonio; il divieto di discriminazione nel godimento di tali diritti, in partic. delle differenze di trattamento fondate sul sesso, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione e sulle opinioni politiche; il divieto dell’abuso del diritto. Alla Convenzione hanno poi fatto seguito 14 protocolli aggiuntivi, che ne hanno in parte modificato il testo originale (l’ultimo dei quali è entrato in vigore il 1 giugno 2010), contenenti disposizioni relative a ulteriori diritti riconosciuti come fondamentali quali: la protezione della proprietà; il diritto all’istruzione, il diritto a libere elezioni (protocollo aggiuntivo); il divieto di imprigionamento per debiti, la libertà di circolazione, il divieto di espulsione dei cittadini e quello di espulsioni collettive (protocollo 4); l’abolizione della pena di morte (protocolli 6 e 13). Il Protocollo 7 ha come oggetto alcune garanzie processuali sia nei confronti degli stranieri in caso di espulsione sia in generale nei procedimenti penali, quali il diritto a un doppio grado di giudizio, il risarcimento in caso di errore giudiziario, di diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato. Lo stesso protocollo prevede poi l’uguaglianza di diritti e di responsabilità fra coniugi e nei confronti dei figli. Al fine di garantirne la salvaguardia e lo sviluppo nei paesi aderenti e per assicurare il rispetto di costoro degli impegni sottoscritti, la Convenzione ha anche istituito la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, composta da un numero di giudici pari a quello degli stati contraenti, ma indipendenti, stata riformata con il protocollo 11. La corte agisce in modo permanente e può essere investita sia da ricorsi interstatali (con i quali uno dei paesi aderenti ne deferisce alla Corte un altro per l’inosservanza delle disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli) sia da ricorsi individuali (con i quali una persona fisica, un’organizzazione non governativa o un gruppo di privati deferisce uno dei paesi contraenti come vittima di una violazione dei propri diritti da parte di quest’ultimo). Le sentenze della Corte sono vincolanti per i paesi contraenti, che, con la sottoscrizione, si sono impegnati a darvi esecuzione, eventualmente modificando la propria legislazione al fine di renderla più rispettosa dei diritti proclamati.

Vedi anche
diritti dell'uòmo diritti dell'uòmo Diritti che spettano alla persona in quanto essere umano, non dipendenti da una concessione dello Stato. Tali diritti possono essere riportati alla tutela della vita umana sotto ogni forma (contro l'uccisione, la tortura, la schiavitù; la privazione della libertà di coscienza, di religione, ... codice biblioteconomia 1. Cenni storici Il termine latino codex, nel suo significato originario, indicava, come liber, la parte interna del fusto degli alberi, cioè il legno; designò poi le tavolette cerate a uso di scrittura e infine il libro manoscritto formato di più fogli, come il libro moderno, in opposizione ... Tribunale Il tribunale ordinario, al quale insieme agli altri giudici ordinari è attribuito dalla Costituzione l’esercizio della giurisdizione (art. 102, 1° co.), ha sede in ogni capoluogo determinato dalle tabelle ministeriali. Esso è diretto dal presidente del tribunale, nominato di concerto tra il Consiglio ... Unione Europea Organizzazione internazionale regionale di integrazione economica e politica, sorta dal processo avviato, negli anni 1950, con l’istituzione della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA), della Comunità Economica Europea (CEE) e della Comunità Europea dell’Energia Atomica (CEEA). Introdotta ...
Tag
  • DIRITTO A UN EQUO PROCESSO
  • ABUSO DEL DIRITTO
  • STRASBURGO
  • SCHIAVITÙ
  • TORTURA
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Vocabolario
convenzióne
convenzione convenzióne s. f. [dal lat. conventio -onis «incontro, riunione; accordo, contratto», der. di convenire: v. convenire]. – 1. Accordo, patto stretto fra due o più persone, fra enti pubblici, fra stato e stato, mediante il quale...
polizia europea
polizia europea loc. s.le f. Polizia condivisa dagli Stati membri dell’Unione europea. ◆ La lotta contro le organizzazioni criminali di immigrazione irregolare dovranno, secondo l’accordo firmato, mobilitare tutti gli strumenti dell’Unione...
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