La convalida è (art. 1444 c.c.), l’atto con cui la parte legittimata a proporre l’azione di annullamento esprime l’intento, rinunciando all’azione di annullamento, di rendere stabile l’efficacia, tipicamente provvisoria, del negozio giuridico annullabile. L’intento di convalida può essere manifestato mediante una dichiarazione contenente la menzione del negozio, il vizio che lo affetta (sempre che questo sia cessato), oppure mediante esecuzione volontaria del negozio. Secondo un diffuso indirizzo anche un comportamento diverso, alienazione della cosa acquistata dalla parte legittimata all’azione di annullamento, dovrebbe essere considerata idonea a manifestare per contegno concludente l’intento di convalida. La convalida non ha effetto se la parte non è in condizione di concludere validamente il contratto.
Annullabilità e annullamento. Diritto civile