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Contumacia. Diritto processuale penale

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Situazione processuale dell’imputato che, benché ritualmente citato, non compare all’udienza, senza che sussista un legittimo impedimento. Si distingue concettualmente dall’assenza in quanto manca una manifestazione espressa o implicita di rinuncia alla partecipazione al processo.

Nell’ambito del processo penale, ai sensi dell’art. 420 quater c.p.p., introdotto dalla l. n. 479/1999, il giudice dell’udienza preliminare dichiara con ordinanza la contumacia sentite le parti e previa valutazione della ritualità della citazione e della sua notifica. L’imputato contumace è rappresentato dal suo difensore; quando la sua presenza è necessaria per l’assunzione di una prova diversa dall’esame, il giudice può disporne l’accompagnamento coattivo. Se l’imputato dichiarato contumace compare prima della decisione, il giudice deve revocare l’ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l’imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto a interrogatorio. L’ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l’assenza dell’imputato è dovuta a mancata conoscenza dell’avviso dell’udienza preliminare, ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro impedimento legittimo. Se la prova perviene tardivamente e l’imputato dimostra di non esserne colpevole, il giudice deve disporre l’assunzione e la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione. Il codice disciplina espressamente l’ipotesi nella quale, in fase dibattimentale, sia necessario procedere alla modifica dell’imputazione perché il fatto risulta diverso (art. 516 c.p.p.) o alla contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante (art. 517 c.p.p.). In tali situazioni il pubblico ministero deve chiedere che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che esso sia notificato per estratto all’imputato (art. 520 c.p.p.). Nessuna prescrizione è invece prevista per i casi in cui sia necessario procedere alla modifica dell’imputazione nell’udienza preliminare. Concluso il giudizio e depositata la sentenza in cancelleria, al contumace deve essere notificato l’avviso di deposito con l’estratto della sentenza (art. 548, co. 3, c.p.p.). Nel giudizio d’appello, il giudice dispone la rinnovazione del dibattimento quando l’imputato ne faccia richiesta e provi di non essere potuto comparire davanti al giudice di primo grado per caso fortuito o forza maggiore, o quando l’imputato provi di non aver avuto conoscenza concreta del decreto di citazione e, in caso di notificazione presso il difensore ai sensi dell’art. 161, co. 4, del c.p.p., non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.

Voci correlate

Imputato

Vedi anche
Dibattimento Fase del processo che inizia con la dichiarazione di apertura del dibattimento e termina con l’emanazione della sentenza. Alla disciplina del dibattimento è dedicato il titolo II (art. 470-524) del libro VII del codice di procedura penale, articolato in cinque capi corrispondenti ai suoi momenti più ... Dino Grandi Uomo politico italiano (Mordano 1895 - Bologna 1988). Combattente della prima guerra mondiale, dirigente del fascismo emiliano (deputato dal 1921), passò da posizioni rivoluzionarie a posizioni più moderate e filocostituzionali. Membro del Gran Consiglio del fascismo dal 1923, sottosegretario agli Interni ... Dino Alfièri Alfièri, Dino. - Uomo politico (Bologna 1886 - Milano 1966). Nazionalista, aderì al fascismo e fu deputato dal 1924, sottosegretario per le Corporazioni (1929-32), poi per la Stampa e propaganda (1935), ministro per la Cultura popolare (1936), ambasciatore presso la S. Sede (1939) e a Berlino (1940). ... Convenuto Nel processo civile, colui contro il quale l’attore fa valere la domanda giudiziale e che, di conseguenza, viene chiamato a esercitare in condizioni di parità il suo diritto di difesa davanti al giudice. Affinché il convenuto possa preparare adeguatamente le sue difese, attraverso l’atto contrapposto ...
Categorie
  • DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE in Diritto
Tag
  • UDIENZA PRELIMINARE
  • PUBBLICO MINISTERO
Altri risultati per Contumacia. Diritto processuale penale
  • CONTUMACIA
    Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948)
    Contumacia civile. - Il procedimento contumaciale è uno degl'istituti che ha subìto le maggiori modifiche nel cod. di proced. civ. del 1942, essendo state introdotte talune speciali norme atte a contemperare le esigenze proprie della parte comparsa con quelle del contumace, al quale deve essere lasciata ...
  • CONTUMACIA
    Enciclopedia Italiana (1931)
    È la situazione processuale dell'imputato, il quale, essendo stato regolarmente citato in un giudizio penale, si astiene dal comparire al dibattimento, e della parte che si astiene da ogni attività processuale in un processo civile da essa iniziato o contro di essa promosso. La contumacia è diversamente ...
Vocabolario
contumàcia
contumacia contumàcia s. f. [dal lat. contumacia, der. di contŭmax: v. contumace] (pl., raro, -cie). – 1. Nel diritto processuale penale, situazione di un imputato che, essendo stato citato in giudizio, si astiene dal comparire al dibattimento;...
penale
penale agg. e s. f. [dal lat. poenalis «che concerne la pena, il castigo», der. di poena «pena»]. – 1. agg. a. Che riguarda le pene giudiziarie, o le norme che le prevedono, o i fatti giuridici da cui possono conseguire: diritto p., il...
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