Nel giudizio civile di cassazione, la parte (cosiddetta resistente) contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso. Ne deve curare la notificazione al ricorrente nel domicilio eletto e nel termine di 40 giorni dal momento nel quale le sia stato notificato il ricorso a opera di quest’ultimo. In mancanza di tale notificazione, il resistente non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale (art. 370 c.p.c.).
La stessa parte resistente, ove versi in una situazione di parziale soccombenza e intenda rimuovere la sentenza che ne sia la causa, deve proporre con l’atto contenente il controricorso il ricorso incidentale (art. 371): in questo modo il resistente impugna a sua volta la sentenza e non si limita, come avviene nel caso del solo controricorso, a chiedere il rigetto dell’altrui ricorso. Per resistere al ricorso incidentale può essere notificato un ulteriore controricorso (art. 371, co. 4).
Impugnazioni. Diritto processuale civile
Ricorso per cassazione. Diritto processuale civile