PREZZI, Controllo dei
(v. prezzo, XXVIII, p. 231; App. II, II, p. 609; III, II, p. 484; prezzi, Controllo dei, App. IV, III, p. 51)
La normativa generale sulla disciplina dei p. è sostanzialmente contenuta in alcune leggi emanate negli anni Quaranta. Nel sistema da esse delineato s'inseriscono, più recentemente, la delega contenuta nel d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (art. 55, lett. c) e, a seguito dell'adesione dell'Italia alla CEE, gli interventi degli organi comunitari che nel controllo dei p. possono interferire sulle decisioni dei singoli governi relativamente a merci e prodotti del mercato comune.
La normativa vigente attribuisce al Comitato Interministeriale Prezzi (CIP) e ai Comitati Provinciali Prezzi (CPP) il potere di determinare, in via autoritativa, i p. e le tariffe dei principali generi "di largo e generale consumo" e le prestazioni offerte ai consumatori-utenti dai servizi pubblici soggetti a regolamentazione amministrativa (D.L. 17 aprile 1984 n. 70, poi convertito nella l. 12 giugno 1984 n. 219, e art. 17 della l. 28 febbraio 1986 n. 41). Le competenze e le attribuzioni di questi organismi hanno subito nel tempo alcune modificazioni. Le funzioni del CPP, infatti, che ai sensi della legislazione istitutiva avrebbero dovuto essere modificate da un successivo atto legislativo, nell'ampio trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni sono state limitate soltanto all'esercizio di quelle "relative all'attività dei Comitati provinciali prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati e comunque dal 1° gennaio 1979". Successivamente, nonostante il D.L. 23 dicembre 1978 n. 849 prevedesse l'istituzione dei Comitati regionali prezzi, la sua legge di conversione (l. 24 febbraio 1979 n. 60) ripristinava le preesistenti attribuzioni dei CPP.
Nel tentativo di risolvere con tempestività l'incertezza lasciata dal vuoto legislativo è intervenuta una direttiva del ministero dell'Industria (del 2 marzo 1979) che ha stabilito che la disciplina dei p., nell'ambito della funzione delegata, sia attribuita alla provincia con imputazione degli atti alla regione; che la composizione dei CPP e delle Commissioni provinciali continui a essere quella fissata dal D.L.C.P.S. n. 896/1947, a eccezione della sostituzione del prefetto con il presidente della Giunta regionale o di un suo delegato; che nella composizione dei CPP eventuali leggi regionali assicurino la presenza di rappresentanti dello Stato, delle Camere di commercio, delle categorie economiche, dei consumatori e degli utenti e che per quanto riguarda l'individuazione di beni e servizi da sottoporre al controllo dei p. siano osservate le direttive e le determinazioni emanate o da emanarsi dal governo, dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) e dal CIP.
Alcune regioni a statuto ordinario (alle regioni a statuto speciale non si applica il d.P.R. n. 616/1977), tra cui la Basilicata (L.R. 13 maggio 1980 n. 31), hanno trasferito alle province le funzioni amministrative delegate loro dallo stato in materia. Per ciò che attiene l'iniziativa e la portata dell'intervento autoritativo nella determinazione dei p., in mancanza di specifiche indicazioni normative è stabilito come questa venga affidata alla piena discrezionalità del CIP e dei CPP, la cui attività è stata integrata raccordando il CIP con il CIPE. Nel 1974 il CIPE diede vita al riordino della disciplina dei p. demandandone al CIP la determinazione nei settori riguardanti le fonti di energia, i prodotti industriali e agro-alimentari e i generi "di largo e generale consumo", fissando per alcuni il regime di p. amministrati e per altri quello di sorveglianza.
Da ciò è derivata la distinzione tra p. amministrati e p. sorvegliati: i primi, oggetto delle deliberazioni del CIP e dei CPP; i secondi, sottoposti a una particolare sorveglianza compiuta dal CIP e dai CPP, pienamente aderente ai criteri prescritti dal CIPE. Il regime di sorveglianza, instaurato mediante ordinanza del CIPE e mirante a perfezionare l'intervento sulla regolamentazione e fissazione autoritativa dei p., è stato applicato a differenti settori economici e, in prevalenza, a quelli relativi agli alimenti e alle bevande (pane, carne, pasta, latte, ecc.), sebbene l'ampliamento più rilevante abbia riguardato i prodotti petroliferi che gradualmente, a partire dal 1980, sono passati da un regime di p. amministrati a uno di p. sorvegliati (provvedimento CIP n. 35/86). Per ciò che attiene ai p. autorizzati va rammentato che nell'estate 1973 venne attuato un parziale e temporaneo blocco dei p. (a seguito della crisi petrolifera e del conflitto arabo-israeliano che causarono a livello mondiale un aumento dei p. delle materie prime), effettuato mediante una serie di D.L. (il cosiddetto pacchetto anticongiunturale), in considerazione dell'inefficacia dei provvedimenti del CIP e dei CPP non sempre tempestivi e passibili d'impugnazione per la verifica della loro costituzionalità. Tale blocco concerneva i p. dei prodotti delle imprese di "grandi dimensioni" e i p. dei beni "di largo e generale consumo", individuati prevalentemente nel settore alimentare.
Alla fine del 1981, per iniziativa del ministero dell'Industria, conclusasi in un protocollo d'intesa tra le organizzazioni più rappresentative del settore produttivo, del commercio e della cooperazione (9 ottobre 1981), è stato introdotto un regime meno rigido fondato sull'autodisciplina dei p. di vendita di prodotti di largo consumo. Recentemente, a seguito di deliberazioni del CIP, il p. di alcuni prodotti di "largo e generale consumo" (pane, zucchero, latte, concimi, cemento, ecc.) è stato liberalizzato al pari di quello di tutte le benzine.
Nell'esigenza di seguire attraverso un organo specifico "l'andamento dei prezzi nelle varie fasi e di promuovere le azioni necessarie in presenza di fattori distorsivi" nel processo di determinazione dei p. di beni e servizi, è stato nuovamente ripristinato un Osservatorio dei p. con decreto del ministro dell'Industria che è anche presidente delegato del CIP (D.M. 16 settembre 1992 e D.M. 24 settembre 1992 contenente disposizioni sul suo funzionamento), peraltro già attivato dal 1981.
Bibl.: P. Padoin, v. Prezzi (disciplina pubblica dei), in Novissimo Digesto, Appendice, v, Torino 1984, pp. 1202-06; L. Guadagni, Disciplina dei prezzi e tutela dei consumatori, in Giurisprudenza di merito, 17,1 (1985), pt. 4ª, pp. 224-33; A. Amorth, v. Prezzi (dir. amm.), in Enciclopedia del diritto, 35, Milano 1986, pp. 431-47; P. Bilancia, Determinazione dei prezzi e libertà d'impresa, Padova 1986; A. Pazzaglia, L'ordinanza n. 659 del 1988: un'occasione perduta per valutare nuovamente la legittimità costituzionale della disciplina del controllo dei prezzi, in Giurisprudenza costituzionale, 33, 6 (1988), pp. 3059-64; M. E. Schinaia, v. Prezzi, 1) disciplina dei prezzi-dir. pubbl., in Enciclopedia Giuridica, 24, Roma 1991; G. Carpani, La tutela del consumatore: tendenze della legislazione regionale, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 45,2 (1991), pp. 537-45 e 557-58; C. Montanino, Indicazione dei prodotti alimentari e non alimentari ai fini della protezione dei consumatori (D.Lg. 25 gennaio 1992, n. 76 e D.Lg. 27 gennaio 1992, n. 78), in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 15,6 (1992), pp. 1238-41.