contratto
Accordo tra due o più persone regolato dalla legge
Il contratto è un accordo che due o più persone concludono tra loro per regolare in modo giuridico ‒ ossia attraverso una serie di diritti e doveri reciproci ‒ un determinato comportamento. I contratti regolano numerosi aspetti della nostra vita quotidiana, in modo esplicito (nella compravendita di una casa o di un'automobile) o implicito (quando acquistiamo un giornale, un gelato oppure un libro)
Il codice civile italiano stabilisce che per avere natura di contratto un accordo deve presentare un contenuto patrimoniale: il matrimonio, per esempio, non è un contratto, perché disciplina i rapporti personali tra marito e moglie, mentre lo è qualsiasi compravendita, perché prevede la cessione di un bene in cambio di denaro.
Perché si abbia un contratto è necessario inoltre che le persone interessate (chiamate parti) manifestino il loro consenso, che l'accordo abbia una ben definita funzione economico-sociale (detta causa del contratto) e infine che abbia un preciso oggetto, cioè che sia stabilito il comportamento (definito prestazione) al quale ciascuna parte è tenuta nei riguardi dell'altra. Se torniamo all'esempio della compravendita, la causa di questo contratto risiede nella cessione di uno o più beni in cambio di un corrispettivo in denaro, mentre l'oggetto consiste nella prestazioni del venditore (trasferire i beni in questione) e del compratore (versare la somma pattuita di denaro).
Per alcuni contratti il codice civile italiano impone una forma speciale: l'atto scritto, per esempio, è previsto soltanto per la vendita dei beni immobili (cioè il suolo e i beni a esso incorporati, come le abitazioni) e deve essere registrato.
Diversi sono i modi per classificare i contratti. Essi possono essere distinti, per esempio, tra contratti tipici (o nominati) e contratti atipici (o innominati): i primi sono regolati dal codice civile e da leggi speciali, i secondi non sono espressamente previsti dal legislatore, ma sono ammessi perché diretti a raggiungere obiettivi sociali meritevoli di protezione, come per esempio avveniva una volta, nel contratto di baliatico con cui una donna si impegnava dietro compenso ad allattare un neonato. Si distingue, poi, tra contratti a effetti reali e contratti a effetti obbligatori: i primi riguardano la trasmissione di diritti sulle cose, come la proprietà nei contratti di compravendita; i secondi fanno nascere rapporti obbligatori, imponendo alle parti di assumere determinati comportamenti, come avviene nel caso di un mutuo (una parte si obbliga a cedere in prestito una somma alla controparte e questa assume l'impegno di restituirla, maggiorata dagli interessi, entro termini stabiliti).
La conclusione di un contratto è in genere preceduta da una trattativa, nel corso della quale le parti sono tenute a comportarsi secondo buona fede e quindi avvertendosi reciprocamente di eventuali cause di invalidità del contratto. Una volta sottoscritto, il contratto diventa vincolante, obbliga cioè le parti a osservarlo come se si trattasse di una legge. Ma perché sia vincolante il contratto deve essere valido. E per essere valido non deve mancare nessuna delle sue parti essenziali (il consenso delle parti, la causa, l'oggetto e, quando prescritta, la forma) e non deve essere contrario all'ordine pubblico o al buon costume: se ciò accade il contratto è nullo e privo di ogni effetto. L'annullabilità nasce anche dalla mancata osservanza di norme dirette a proteggere una delle parti. Così, per esempio, se una delle parti crede che siano arance i frutti che vuole comprare e invece si tratta di mandarini, la sua volontà contrattuale risulta viziata per un errore che consente la richiesta di annullamento del contratto.
Anche i contratti validi, tuttavia, possono essere rescissi. La rescissione può essere chiesta al giudice da una delle parti, la quale dimostri che il contratto è stato concluso in stato di pericolo, oppure perché contiene condizioni inique forzatamente accettate. La risoluzione, infine, può essere chiesta da una delle parti quando la controparte non ha adempiuto la prestazione dovuta, quando sia sopravvenuta una causa che rende impossibile l'adempimento della propria prestazione, oppure quando quest'ultima sia divenuta, dopo la conclusione del contratto, eccessivamente onerosa rispetto a quella della controparte.