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ESTIMATORIO, CONTRATTO

di Angelo Sraffa - Enciclopedia Italiana (1932)
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ESTIMATORIO, CONTRATTO (lat. contractus aestimatorius; fr. vente à condition; sp. contrato estimatorio; ted. Trödelvertrag; ingl. sale on commission)

Angelo Sraffa

Si denominano così dalla dottrina giuridica alcuni tipi di affari qualificati nella pratica come consegne di merci in conto deposito o in sospeso o à condition. Per essi, si consegna la merce a un depositario perché la venda a un determinato prezzo e s'impegni a pagare il prezzo convenuto o a restituire la cosa avuta in consegna. La denominazione di contratto estimatorio deriva dal fatto che le cose all'atto della consegna sono stimate, se ne fissa cioè preventivamente il prezzo da corrispondersi a chi le affida nel caso che fossero state vendute o che comunque non fossero poi state restituite. L'operazione si compie nell'interesse di ambedue le parti contraenti: del proprietario delle cose affidate, il quale mira alla vendita e cerca di renderla possibile o di facilitarla affidandone l'esecuzione a uno o più depositarî; del depositario, il quale mira a ottenere, pur evitando il rischio di acquistare cose che possano restare invendute, quello stesso lucro che nelle ordinarie operazioni commerciali si ottiene acquistando e rivendendo le merci. Diversamente da qualche legislazione straniera (la tedesca e l'austriaca), la nostra non disciplinò con norme speciali il contratto estimatorio.

I librai prendono dagli autori un certo numero di copie delle opere da lor0 pubblicate, obbligandosi a tenerle per un certo tempo e a procurarne la vendita, restituendo alla scadenza del termine quelle rimaste invendute o continuando a tenerle a disposizione, corrispondendo, trattenuto lo sconto librario, il prezzo di quelle vendute. Librai ed editori prendono qualche volta in deposito l'intera edizione di opere fatte stampare dagli stessi autori per procurarne la vendita, col patto di restituire le copie invendute e di corrispondere il prezzo di quelle vendute, trattenendo una parte del prezzo a titolo di compenso. Nel commercio di argenteria e gioielleria, oggetti di valore erano fino a qualche tempo fa presi dal piccolo negoziante à condition, cioè con riserva di restituirli se invenduti entro un dato termine: al momento della gtipulazione del contratto veniva stabilito il prezzo da pagarsi per gli oggetti invenduti e comunque non restituiti: il negoziante lucrava la differenza tra il prezzo pattuito e quello maggiore ottenuto dall'acquirente. Affari dello stesso genere si praticavano nel commercio ambulante e in quello dei rigattieri, e, segnatamente in Francia, anche nel commercio degli articoli di moda.

La dottrina ha indagato sotto quale dei contratti speciali tipici nominati e particolarmente disciplinati dalla legge esso doveva essere classificato; indagine importante dato che, per la decisione delle controversie circa l'esecuzione del contratto estimatorio, bisognava applicare le norme regolanti il contratto speciale più affine. Era prevalente l'opinione che il contratto estimatorio dovesse nella generalità dei casi essere considerato come una specie del contratto di commissione, si riconosceva tuttavia che talvolta potesse assumere il carattere giuridico di un contratto di società e precisamente di una società particolare, nella quale l'affidante conferiva le cose da vendere e il depositario la propria industria, allo scopo comune di dividere il guadagno da ritrarsi dalla vendita. Oggi, in pratica, questo tipo di contratto sembra quasi scomparso.

Bibl.: N. Coviello, Del contratto estimatorio, in Riv. ital. per le scienze giuridiche, XV (1892), p. 363 segg.; XVI (1893), p. 3 segg.; C. Formiggini, La stima nella conclusione dei contratti, Torino 1893; A. Sraffa, Mandato commerciale, Milano (s. a.), p. 153 segg.; L. Bolaffio, Il contratto estimatorio quale atto oggettivamente commerciale, in Rivista di diritto commerciale, XVII (1919), p. 381 segg.; V. Neppi, Il contratto estimatorio e il commercio odierno, Ferrara 1926.

Vedi anche
contratto Regolamento di interessi che trae la sua forza vincolante dall’accordo di coloro che lo stipulano. Diritto civile Il c. è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare od estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. È la massima espressione dell’autonomia privata, del potere, cioè, che ... compravéndita Denominazione comune del contratto di vendita che ne pone in risalto i due elementi (alienazione e acquisto). La c. è infatti un contratto a prestazioni corrispettive (e dunque a titolo oneroso) che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo ... proprietà Diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. Antropologia La nozione di p., così come è stata elaborata dalla tradizione giuridica latina e occidentale, non è applicabile in maniera meccanica ... diritto commerciale Insieme delle norme giuridiche che disciplinano l'attività dell'impresa commerciale. Il d.c. si basa sulla figura dell'imprenditore, inteso come colui che esercita professionalmente un'attività economica diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi (art. 2082 cod. civ.). Dopo la codificazione ...
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  • DIRITTO COMMERCIALE in Diritto
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  • CONTRATTO ESTIMATORIO
  • DIRITTO COMMERCIALE
  • CONTO DEPOSITO
  • L. BOLAFFIO
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  • Contratto estimatorio
    Enciclopedia on line
    Il contratto estimatorio è disciplinato dagli artt. 1556-1558 c.c. È il contratto mediante il quale una parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito. Appartiene alla categoria dei contratti reali, per la cui ...
Vocabolario
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