Il contratto estimatorio è disciplinato dagli artt. 1556-1558 c.c. È il contratto mediante il quale una parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito. Appartiene alla categoria dei contratti reali, per la cui perfezione è richiesta la consegna delle cose. Se la restituzione di queste diviene impossibile per causa non imputabile a chi le ha ricevute, questi rimane comunque obbligato al pagamento del prezzo.
Il contratto estimatorio è molto frequente nella prassi commerciale, con cui il rivenditore di beni mobili non sopporta il c.d. rischio dell’invenduto e può procurarsi le merci semplicemente obbligandosi a pagare il prezzo di quelle allocate od a riconsegnare quelle non vendute.
Colui che ha consegnato le cose non può disporne finché non gli siano state restituite.