SOMMINISTRAZIONE, Contratto di (ingl., contract delivery in instalments; ted., Sukzessivlieferungsvertrag)
Per somministrazione si intende non solamente la prestazione o fornitura di un bene (cosa, servizio), ma essenzialmente la continuità nella prestazione della cosa o del servizio. Infatti per somministrazione nel senso tecnico va inteso addirittura il contratto di somministrazione, mentre che il contratto è di regola posto in essere da un'impresa, chiamata appunto impresa di somministrazione. Vi è un distacco tra contratto di somministrazione e impresa di somministrazione. Il contratto può essere attivato da soggetti che non hanno la figura dell'impresa; l'impresa di somministrazione può, anche, attivare contratti a prestazione istantanea e isolata, cioè non di somministrazione. Talvolta si hanno nozioni promiscue o coincidenti, e talvolta nella dottrina, specialmente nella commercialistica francese, i due termini, impresa e contratto di somministrazione, si sono impiegati indifferentemente. Il valore della nozione di impresa si concentra, del resto, nella qualifica commerciale del soggetto, impresa, e di conseguenza del contratto (cod. comm., art. 4).
I contratti di somministrazione sono, dunque, contratti di fornitura di cose: viveri, merci, acqua, gas, elettricità. L'elettricità è giuridicamente considerata come cosa, e la somministrazione come prestazione di cosa, ma cosa in un senso tutto nuovo; mentre si è parlato, in altri tempi, di locazione di opera o opere. La natura dell'elettricità ha fatto sì che il contratto di somministrazione si sia spesso studiato in rapporto alla nozione tecnica, fase ora superata; in quanto l'attenzione si rivolge piuttosto alla durata, continuità o periodicità della prestazione. Invece che nell'oggetto la struttura giuridica si fissa ormai nella modalità di durata e continuità della prestazione, ed è per questo che i contratti di somministrazione, pur non esaurendola, formano la categoria dei contratti di durata.
Nella divisione positiva e sistematica del diritto italiano, il contratto appartiene al diritto commerciale, o al diritto civile, a seconda che la somministrazione abbia scopo civile o commerciale, o che sia assunta da una impresa commerciale, cod. comm., art. 3, n. 6. Nella commercialistica francese si pensa che il contratto sia sempre e necessariamente commerciale, perché il somministrante si impegna di fornire, e quindi generalmente di vendere (ad es., somministrazioni all'esercito) merci e cose che egli deve acquistare in un momento ulteriore. Per il quale si parla di speculazione al ribasso, e cioè di operazione inversa ma analoga alla preventiva compra, all'intento dell'ulteriore rivendita, che forma la tipica compravendita commerciale, cod. comm., art. 3, n.1. È certo che nella maggior parte dei casi il contratto è commerciale; ciò che ha significato per la sua disciplina con la sistematica commercialistica, di legge, teoria e giurisprudenza.
Il carattere del contratto sta, dunque, nella durata, ma subito dopo nella periodicità della prestazione. La somministrazione è, infatti, contratto di durata, in quanto è a prestazione periodica. Il tipo viene in luce specialmente per la somministrazione costituita dalla vendita a consegne periodiche (che si combina anche con consegne periodiche a richiesta).
La conclusione alla quale la dottrina (O. Gierke, L. Mossa, A. Hueck) giunge è che la somministrazione, pure diretta alla vendita a consegne ripartite, va considerata quale contratto misto o combinato, il che significa praticamente che alla somministrazione si applicano in prima linea, e nel suo insieme (Mossa), le regole generali sui contratti, e solamente dopo si applicano, per la singola rata, in quanto essa economicamente è autonoma e giuridicamente indipendente dal contratto nella sua unità, le regole della vendita. Il postulato è della massima utilità, in quanto suggerisce, sullo specchio della combinazione del contratto, la combinazione di regole generali e particolari, che la giurisprudenza opera saggiamente. Dal momento della conclusione, alla capacità, all'adempimento, alla fine del contratto, l'intera sua vita si svolge e si controlla con regole che sgorgano dagl'interessi, e soprattutto sono libere dallo schema noto e diffuso della vendita a consegna unica o simultanea. Qualche esempio: si discute se l'inadempimento di una consegna basta a far risolvere il contratto; con le regole della vendita può esser necessario (C. Vivante); non con quelle della somministrazione (Mossa, Hueck; codice austriaco; legge scandinava). L'inadempimento per la prima rata, al contrario, è giudicato quale sintomo inequivocabile per la risoluzione del contratto (Mossa, e altri autori). Secondo la teoria moderna, non è applicabile alla somministrazione, salvo che per l'inadempienza sulla prima rata, il sistema, ristretto al cod. comm., della risoluzione di diritto propria della compravendita commerciale. In una parola, la combinazione di regole apporta al giurista la possibilità di sciogliere in maniera armonica le complicazioni dovute alla struttura del contratto, e alla vita moderna.
Il carattere del contratto ha, naturalmente, importanza per la sua fine. La diffida della parte, quale atto di volontà unilaterale, ed esercizio di un diritto che si considera potestativo, è riconosciuta universalmente quale modo normale di finire il rapporto. Essa si mette in opposizione con la forma consensuale, tutta propria dei contratti bilaterali. Per il fallimento, la liquidazione giudiziaria, lo stato di cessazione di pagamenti del somministrante, o di colui al quale la somministrazione è fatta, la struttura del contratto non giustifica particolari regole. Solamente in essi, e specialmente nel fallimento, ha importanza il diritto di ritenzione, eventualmente la compensazione, tra rate esaurite e non esaurite. Così come per la mora e la risoluzione del contratto ha, di regola, significato il futuro: la risoluzione opera di solito per il futuro; ex tunc, non ex nunc; può operare talvolta anche per il passato.
Bibl.: O. Gierke, in Iherings Jahrbücher, pp. 64, 355; id., Deutsches Privatrecht, 3ª ed., Monaco-Lipsia 1917, III, 81 segg.; L. Mossa, Contratto di somministrazione, Sassari 1914; A. Hueck, Sukzessivlieferungsvertrag, Monaco 1918.