contratto di solidarieta
contratto di solidarietà loc. s.le m. Accordo stipulato tra un’azienda e le rappresentanze sindacali, che ha per obiettivo la diminuzione dell’orario per tutti con lo scopo di mantenere i posti di lavoro e di favorire nuove assunzioni.
• [Maurizio] Sacconi, temendo ancora un forte calo dell’occupazione in Italia, ha ribadito la sua richiesta alle imprese di una «moratoria per i licenziamenti». In buona sostanza le ha invitate a scegliere, in attesa «di una ripresa della domanda», cassa integrazione e contratti di solidarietà. (Alessandro Barbera, Stampa, 20 aprile 2009, p. 8) • È stata la legge n.863/1984, poi integrata dalla legge n.263/93 ad introdurre, al fine di far fronte a situazioni di difficoltà delle imprese, i contratti di solidarietà nella duplice tipologia di «contratti difensivi» e «contratti espansivi». Con i primi, viene ridotto, fino al 60%, l’orario di lavoro per evitare licenziamenti del personale in esubero, mentre con gli «espansivi» la riduzione dell’orario ha lo scopo di incrementare l’occupazione. (Giovanni Pavone, Sicilia, 14 maggio 2012, p. 49, Le Rubriche) • La multinazionale [Whirlpool] ha poi preso l’impegno di non licenziare fino al 2018, mettendo in campo però un piano di esodi e trasferimenti incentivati volti a una ricollocazione e riqualificazione professionale per gli impiegati, le cui funzioni vengono trasferite in altra regione. Grazie anche all’utilizzo della cassa integrazione e di contratti di solidarietà in tutti i siti. (Giornale d’Italia, 3 luglio 2015, p. 8, Economia).
- Composto dal s. m. contratto, dalla prep. di e dal s. f. inv. solidarietà.
- Già attestato nell’Unità del 2 marzo 1983, p. 8, Economia e Lavoro (Giovanni Zanolin).