solidarieta, contratto di
solidarietà, contratto di locuz. sost. m. – Contratto collettivo stipulato a livello aziendale tra il datore di lavoro e i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale avente a oggetto una riduzione dell’orario di lavoro, e del conseguente trattamento economico, di tutto oppure di una parte del personale dipendente in forza. Il contratto di solidarietà può essere stipulato al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione del personale (cosiddetta solidarietà difensiva) o di contribuire all’incremento dei livelli occupazionali tramite nuove assunzioni per una quantità di prestazioni pari alla riduzione dell’orario di lavoro di coloro che sono già occupati (cosiddetta solidarietà espansiva). La solidarietà difensiva comporta per i lavoratori una riduzione dell’orario di lavoro al fine di consentire all’azienda di affrontare temporanee situazioni di crisi aziendale che potrebbero comportare la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale. Ai lavoratori coinvolti spetta una retribuzione corrispondente alla minore quantità di prestazione erogata ma gli stessi hanno diritto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, a un’integrazione salariale posta a carico della collettività. Possono fare ricorso alla solidarietà difensiva tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni, purché non interessate da procedure concorsuali, che abbiano occupato più di 15 dipendenti nel semestre precedente alla richiesta. La solidarietà espansiva persegue tutt’altra finalità in quanto non serve per gestire una situazione di crisi aziendale ma per incrementare i livelli occupazionali. L’obiettivo di tale contratto è infatti quello di consentire all’azienda di incrementare l’organico con nuovi inserimenti a tempo indeterminato a fronte di una contestuale e programmata riduzione stabile dell’orario di lavoro e della retribuzione del personale già in forza. Le assunzioni effettuate per effetto del contratto di solidarietà espansiva sono incentivate con contributo commisurato alla retribuzione prevista per i rispettivi livelli di inquadramento. La concessione dei benefici richiede un preventivo esame del Ministero del Lavoro che verifica la corrispondenza tra la riduzione dell’orario di lavoro concordata con le organizzazioni sindacali e l’orario di lavoro dei nuovi assunti. Lo strumento della solidarietà espansiva rappresenta uno mezzo di solidarietà generazionale di particolare rilevanza soprattutto in considerazione dell’innalzamento dell’età pensionabile.