• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

RAPPRESENTAZIONE, Contratto di

di Valerio DE SANCTIS - Enciclopedia Italiana - II Appendice (1949)
  • Condividi

RAPPRESENTAZIONE, Contratto di (XXVIII, p. 845)

Valerio DE SANCTIS

La nuova legge sul diritto di autore, 22 aprile 1941, n. 633, ha regolato, in una particolare sezione (articoli 136-141), il contratto di rappresentazione e di esecuzione pubblica. La disciplina del contratto di rappresentazione costituisce una novità nei confronti della precedente legge del 1925, la quale, all'infuori della norma dell'art. 44, aveva dettato soltanto disposizioni di carattere generale. Il contratto di rappresentazione è quello per il quale l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione (art. 136). Esso non riguarda, pertanto, la facoltà di pubblica proiezione dell'opera cinematografica, seppure tale facoltà rientri, nel sistema della stessa legge, nel diritto esclusivo di rappresentazione in generale (art. 15).

L'esecuzione di una composizione musicale è, infine, regolata da norme analoghe (confronta il disposto dell'art. 141).

A differenza di quanto stabilito nell'art. 119 per il contratto di edizione, si presume che la concessione non abbia carattere di esclusività. Le prestazioni essenziali delle parti contraenti sono regolate con norme cogenti: da un lato, l'autore deve consegnare il testo dell'opera, se questa non sia stata pubblicata per le stampe, garantendo i diritti ceduti; dall'altro, il concessionario è obbligato a rappresentare l'opera, rispettandone l'integrità, a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore e a non mutare i principali interpreti, se designati d'accordo. Termini legali massimi per la rappresentazione dell'opera e obbligo di ulteriori rappresentazioni sono fissati dalla legge (articoli 139,140). In linea di fatto, le licenze di rappresentazione sono concesse, in Italia, alle compagnie drammatiche e ai teatri, dalla "Società italiana degli autori ed editori" (SIAE), ente di diritto pubblico, mandatario della quasi totalità dei titolari dei diritti di rappresentazione, italiani e stranieri.

Bibl.: E. Piola Caselli, Codice del diritto di autore, Torino 1943.

Vedi anche
Società Italiana degli Autori ed Editori Società Italiana degli Autori ed Editori La Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.Societa Italiana degli Autori ed Editori) è un ente pubblico economico, a base associativa, a cui possono aderire, su base volontaria, gli autori, gli editori e tutti coloro che detengono diritti d’autore. Tale ... diritto pùbblico pùbblico, diritto Complesso delle norme che regolano l'organizzazione e la funzione dello Stato o, in genere, degli enti forniti di sovranità. Il pubblico, dirittopubblico, diritto si suddivide in diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto finanziario, diritto penale ecc. Anche la disciplina ... Diritto d’autore Diritto d’autore Il diritto d’autore tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo riguardanti le scienze, la letteratura, la musica, le arti figurative, l’architettura, il teatro, la cinematografia, la radiodiffusione e, da ultimo, i programmi per elaboratore e le banche dati, qualunque ne sia ... Obbligazione Per obbligazione si intende un tipo particolare di obbligo caratterizzato sia dalla sua fonte (il contratto, il fatto illecito ed ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico: art. 1173 c.c.) che dal suo contenuto (patrimoniale). L’oggetto dedotto in obbligazione ...
Vocabolario
tèmpo
tempo tèmpo s. m. [lat. tĕmpus -pŏris, voce d’incerta origine, che aveva solo il sign. cronologico, mentre quello atmosferico (cfr. al n. 8) era significato da tempestas -atis]. – 1. L’intuizione e la rappresentazione della modalità secondo...
rappreṡentazióne
rappresentazione rappreṡentazióne s. f. [dal lat. repraesentatio -onis, der. di repraesentare «rappresentare»]. – 1. L’attività e l’operazione di rappresentare con figure, segni e simboli sensibili, o con processi varî, anche non materiali,...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali