AGENZIA, Contratto di
Ha per contenuto, secondo la disciplina del cod. civ. italiano 1942 (articoli 1742-1753), l'incarico stabile di promuovere per conto altrui la conclusione dei contratti in una zona determinata e, in via di eccezione, di perfezionare i contratti in nome del preponente. L'agente, ossia l'incaricato, si differenzia dal mediatore per la stabilità della sua cooperazione allo sviluppo dell'attività economica del preponente, mentre il mediatore esplica attività occasionale e discontinua; così pure l'agente si distingue dall'institore, anche quando è investito di funzioni rappresentative nella conclusione dei contratti, per la indipendenza della sua attività professionale e per l'assunzione a proprio carico dei rischi e dei costi della attività medesima. In genere la nomina di un agente comporta l'esclusività della preposizione, e tale principio vale bilateralmente, nel senso che il preponente non può conferire l'incarico nella medesima zona a più agenti distinti, nè l'agente può accettarlo per conto di più soggetti concorrenti. Anche se l'agente non sia investito contrattualmente di poteri rappresentativi, tuttavia la legge gli riconosce una limitata potestà i rappresentanza, come per le proteste ed i reclami elevati dai terzi contraenti, nonché per la tutela indifferibile dei diritti del preponente. Ogni altro potere rappresentativo, come la riscossione dei crediti, la concessione di proroghe o di sconti, deve esplicitamente esser conferito per contratto.
I diritti dell'agente si compendiano nella provvigione sugli affari portati a buon termine, ed in caso di esecuzione parziale, in proporzione della parte eseguita. La provvigione è dovuta anche nell'ipotesi che l'affare venga concluso direttamente dal preponente nella zona riservata al preposto e ciò per effetto della esclusività ad esso conferita. Se l'affare non ha avuto buon esito per fatto imputabile al preponente, l'agente ha diritto alla provvigione, mentre se l'affare è rimasto ineseguito per mutuo consenso dei contraenti, pur non potendosi attribuire all'agente l'intera provvigione, tuttavia è a lui dovuto un compenso nella misura determinata dagli usi o dal giudice con criterio equitativo.
In analogia a quanto prescritto per la cessazione del rapporto di lavoro, all'agente sono dovute, all'atto della cessazione del rapporto, un'indennità di preavviso e un'indennità di risoluzione determinate proporzionalmente dall'ammontare delle provvigioni percepite. L'indennità è dovuta anche per il caso di invalidità permanente e totale; nel caso di morte si devolve agli eredi e non ai congiunti viventi a carico.