contratto a tutele crescenti
loc. s.le m. Provvedimento previsto dalla legge n. 183 del 10 dicembre 2014, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. 290 del 15 dicembre 2014, che disciplina i licenziamenti e, nel caso di licenziamenti illegittimi, prevede per il lavoratore un’indennità rapportata all’anzianità di servizio.
• «Abbiamo detto che il contratto a tutele crescenti può essere una strada giusta per eliminare tutte quelle forme spurie di flessibilità selvaggia come il ricorso alle false partite Iva, agli associati in partecipazione, i collaboratori a progetto, sia del settore privato che del pubblico impiego», afferma Raffaele Bonanni. (Igor Traboni, Giornale d’Italia, 21 settembre 2014, p. 2, Attualità) • Nello scorso autunno il governo annuncia sgravi contributivi di notevole entità sulle assunzioni con il nuovo «contratto a tutele crescenti», che dovrebbe decorrere dal 1° gennaio 2015; Tito Boeri, il padre dell’idea del contratto a tutele e crescenti, fa subito notare che questo annuncio, non accompagnato da una legge immediatamente operativa, produrrà un rallentamento delle assunzioni nell’ultima parte dell’anno, in attesa di sapere se si è in condizione di usufruire dei nuovi sgravi; (Luca Ricolfi, Sole 24 Ore, 18 gennaio 2015, p. 1, Prima pagina) • Con lo sguardo rivolto in avanti, il premier ha riformato il mercato del lavoro, introducendo un nuovo contratto a tutele crescenti che rende meno rischioso per le aziende assumere personale a tempo indeterminato. Questa riforma e la decontribuzione che l’ha accompagnata hanno aiutato a far ripartire l’occupazione. A mancare, però, è stato un taglio strutturale del cuneo fiscale per le imprese, che rischia di trasformare questo primo miglioramento in un fuoco di paglia. (Ferdinando Giugliano, Repubblica, 17 novembre 2016, p. 11, Il dossier).
- Composto dal s. m. contratto, dalla prep. a, dal s. f. tutela e dal p. pres. e agg. crescente.
- Già attestato nel Corriere della sera del 6 ottobre 2010, p. 9, Primo Piano (Marco Cremonesi).