contrassegno (o contro assegno)
contrassegno (o contro assegno) Modalità di pagamento per la quale il mittente, pagando una provvigione, grava di assegno la spedizione della merce. L’assegno consiste nell’ordine dato al vettore di pretendere dal ricevitore il pagamento dell’importo indicato nell’assegno prima di consegnare la cosa trasportata. È ammesso anche il servizio di recapito di plichi postali contro assegno. ● Nella pratica corrente, il pagamento in c. consente di pagare la merce acquistata a distanza al momento della ricezione e non prima. Il destinatario, che sceglie tale modalità di pagamento, si fa carico oltre che del costo dei beni acquistati anche di quello del servizio. La società preposta alla spedizione (per es., Poste italiane, corrieri espressi) riceve mandato dal mittente di incassare, alla consegna, l’importo per suo conto. Successivamente, l’azienda di spedizione provvede a girare al mittente la somma riscossa al netto di una percentuale trattenuta come compenso.
Anche il settore assicurativo contempla la modalità del contrassegno. Nell’assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile Automobilistica (➔ RCA), infatti, il c. è il documento rilasciato dall’assicuratore, contenente il nome dell’impresa assicurativa, l’indicazione del numero di targa del veicolo, o del numero di telaio del ciclomotore, e la data di scadenza del periodo per il quale è stato pagato il premio. Secondo le norme vigenti, il c. deve essere esposto sul parabrezza del veicolo assicurato per consentire ai terzi, estranei al rapporto assicurativo, di prendere visione delle informazioni in esso contenute. La mancata esposizione del c. comporta una sanzione pecuniaria.