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Consulenza. Diritto processuale civile

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Il legislatore del codice del 1942 ha sostituito alla «perizia» del codice precedente la consulenza tecnica. Questa è disciplinata dalle norme che regolano l’istruzione probatoria e che precedono sia quelle che hanno a oggetto l’assunzione delle prove, sia quelle che regolano i singoli mezzi di prova. Dalla collocazione sistematica della consulenza tecnica deriva che sia un mezzo istruttorio e non, diversamente da quanto disposto nel codice previgente, un mezzo di prova. La consulenza non determina, cioè, il convincimento del giudice in ordine alla verità o non verità dei fatti di causa, ma è strumento integrativo dell’attività del giudice. Il consulente tecnico è, infatti, l'ausiliare dotato di conoscenze tecniche di cui il giudice non dispone, che riceve l’incarico dal giudice quando le sue conoscenze si rendono necessarie ai fini del processo. Al consulente vengono rivolti dei quesiti. La consulenza tecnica è la risposta, scritta o orale, alle questioni sottoposte al consulente e ha diverse funzioni. Può servire per valutare un fatto di causa o una prova, oppure per la soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze. Secondo la giurisprudenza, la consulenza può anche essere un mezzo di prova, qualora sia l’unico mezzo in grado di accertare un fatto di causa. Il contenuto della consulenza tecnica non è vincolante e può essere disatteso nella decisione, ma in tal caso il giudice deve, secondo un principio giurisprudenziale consolidato, motivare le ragioni del proprio dissenso. Di perizia si continua a parlare con riferimento alla perizia stragiudiziale, che la parte produce nel processo, in qualsiasi momento. Perizia stragiudiziale è anche la memoria che il consulente tecnico di parte deposita in seguito alla consulenza tecnica. Si ritiene che la perizia stragiudiziale sia uno scritto difensivo a contenuto tecnico e non un mezzo di prova.

Voci correlate

Consulente tecnico. Diritto processuale civile

Consulenza. Diritto processuale penale

Prova. Diritto processuale civile

Vedi anche
probatorio Nel linguaggio giuridico, attinente alle prove o che ha forza di prova (➔ incidente probatorio). sapére sapére L'insieme delle conoscenze che si sono acquisite con lo studio o attraverso l'esperienza, o che comunque si possiedono. Principio dispositivo Principio nel passato espresso dalla regola generale iudex iuxta alligata et provata iudicare debet e del quale oggi si assumono due diverse nozioni. Si parla di principio dispositivo in senso sostanziale con riferimento alla disponibilità dell’oggetto del processo. Trova espressione, da un lato, nell’art. ... Prova. Diritto processuale penale In materia penale le prove sono previste dal libro terzo del codice di procedura penale che disciplina i principi generali (art. 187-193), i mezzi di prova e i mezzi di ricerca della prova. L’art. 187 c.Prova. Diritto processuale penaleProva. Diritto processuale penale stabilisce che sono oggetto di ...
Categorie
  • DIRITTO PROCESSUALE in Diritto
Tag
  • DIRITTO PROCESSUALE PENALE
  • GIURISPRUDENZA
Vocabolario
consulènza
consulenza consulènza s. f. [der. di consulente]. – L’attività del consulente, come prestazione singola o saltuaria di consigli e pareri da parte di un esperto su materie di propria competenza, o come prestazione continuativa e professionale:...
processüale
processuale processüale agg. [der. di processo]. – 1. Che si riferisce al processo giudiziario: atti p.; incartamento p.; spese p.; diritto p. (e, specificando, diritto p. civile, diritto p. penale, diritto p. costituzionale, diritto p....
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