CONSORTERIA
. Questo tipo di associazione familiare interessa a un tempo la storia del diritto feudale e della costituzione comunale, perché la consorteria trae origine dal vincolo gentilizio e perché il comune sul principio si presenta come sintesi di due sistemi associativi: le società delle Torri e le corporazioni artigiane. Col sorgere di nuovi ceti e con l'assottigliarsi delle famiglie della nobiltà, a queste parve insufficiente tutela il vincolo familiare, e sorse la consorteria, specie di famiglia politica, con proprî capi, casa munita o torre in comune in cui tutti potessero raccogliersi nei momenti di pericolo, portico comune pei passatempi, organizzazione militare per la difesa e l'offesa. Talvolta in queste associazioni si accomunavano le rendite e i beni, nel qual caso l'unione si chiamava, come a Lucca e a Pisa, consorteria di patrimonio, o patrimonio semplicemente. Ognuna di queste consorterie aveva consoli particolari, che componevano le discordie fra i consorti, o di propria autorità o col voto degli aderenti; né mancavano i camarlinghi, che custodivano i danari dei pedaggi, dei censi, dei terratici, divisibili fra i consorti in fine di ogni consolato. Gli obblighi e i diritti reciproci erano generalmente fissati in una carta, la quale era valida dopo l'approvazione imperiale o vicariale se i contraenti dipendevano feudalmente dall'Impero. In queste carte erano circoscritte e definite, con grande esattezza di termini e di cautele, le porzioni degli edifici in comune, che erano arnesi di guerra nelle vie cittadine. Ciascuno dei consorti, compiuti i diciotto anni, pronunziava un giuramento che, come si diceva con frase incisiva, portava l'"essere un sangue e una guerra". Le singole associazioni, che a volta a volta collaboravano col popolo nel reggimento del comune o si ponevano in conflitto con le corporazioni artigiane, a meglio fronteggiarne l'ascesa promossero in parecchi luoghi una società generale, tutta militare, detta Società o Comune dei militi. Col progredire delle forze popolari si afferma più evidente il carattere combattivo delle consorterie: sempre più circondate dal popolo, associato in arti e padrone del governo, sottomesse per forza alle leggi comunali, le casate feudali si stringono con crescente solidarietà e deliberano in comune le loro vendette. Spesso avevano tra casa e casa, e nelle corti dei loro palazzi, un arco, sotto cui davano la corda a chi loro piaceva. Ne seguì una legislazione tanto più restrittiva dei privilegi magnatizî, quanto più il popolo era organizzato a resistere. Tipica è la legislazione antimagnatizia, che culmina a Firenze negli ordinamenti di giustizia, con l'obbligo del "sodamento" ai consorti, in modo che con la solidarieta della pena non rimanessero impunite le offese dei grandi ai popolani. Così, con i progressi della legislazione popolare il vincolo consortesco finiva per risolversi nella corresponsabilità dei singoli e veniva utilizzato a limitare la capacità offensiva della consorteria.
Bibl.: G. Rezasco, Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo, Firenze 1881; A. Pertile, Storia del diritto italiano, III, Torino 1894; G. Salvemini, Magnati e Popolani, Firenze 1899; P. Villari, I primi due secoli della storia di Firenze, Firenze 1905.