consolidato
Bilancio di un gruppo di società che consente di dare la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo nel suo complesso. A tal fine è necessario compiere operazioni cosiddette di preconsolidamento, cioè eliminare gli effetti degli scambi intervenuti tra le imprese, facenti parte del gruppo medesimo, e rendere omogenei i principi e i criteri di valutazione per la determinazione dei valori dei bilanci sottoposti a consolidamento. Quindi si può procedere al consolidamento dei bilanci, poi all’eliminazione delle partecipazioni e, conseguentemente, a quella del patrimonio netto delle imprese controllate.
Così come il bilancio di esercizio, anche il c. è composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa ed è accompagnato dalla relazione sulla gestione (➔ anche bilancio). Secondo i principi contabili nazionali (contenuti nell’OIC 17, emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità, ➔ OIC), tuttavia, è richiesto che ai documenti citati si aggiungano il rendiconto finanziario, il prospetto delle variazioni delle voci del patrimonio netto e quello di raccordo di tali voci e del risultato di esercizio della capogruppo e del gruppo.
Il c. deve essere redatto dalle società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata che controllano un’altra impresa; dalle società cooperative e mutue assicuratrici che controllano società di capitali; dalle società di persone i cui soci sono tutti società di capitali.
Esistono pochi casi sia di esonero dall’obbligo di redazione del c. sia di esclusione di imprese dal bilancio consolidato. I primi riguardano i gruppi di modeste dimensioni e le subholding; i secondi sono relativi a quei casi nei quali l’inclusione di un’impresa nel c. sarebbe irrilevante ai fini informativi o in presenza di oggettive restrizioni all’esercizio del controllo.