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CONSIGLIO SUPERIORE della magistratura

di Lucio Galterio - Enciclopedia Italiana - IV Appendice (1978)
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CONSIGLIO SUPERIORE della magistratura (App. III, 1, p. 424; v. anche giudiziario, ordinamento, App. II, 1, p. 1060)

Lucio Galterio

Il C. s. della m. ha subito con la l. 22 dicembre 1975, n. 695, delle riforme in ordine alla composizione e al sistema elettorale.

È stato infatti elevato a 30 il numero dei componenti allo scopo, secondo l'intenzione del legislatore, di assicurare con la possibilità di costituire un maggior numero di commissioni referenti, una più rapida funzionalità del C. stesso, i cui compiti si sono particolarmente aggravati, sia per l'aumento delle piante organiche dei magistrati sia per l'istituzione di nuovi sistemi per la nomina ad aggiunto giudiziario, a magistrato di Corte di appello e di cassazione, sistemi che attribuiscono direttamente al C. operazioni prima affidate prevalentemente a commissioni di esame e di scrutinio e ai consigli giudiziari. Fermo restando il numero dei componenti di diritto, infatti, il numero dei componenti eletti dai magistrati ordinari è elevato a 20 e a 10 quello dei componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere.

I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti otto fra i magistrati di Cassazione di cui almeno due dichiarati idonei all'esercizio di funzioni direttive superiori, quattro tra i magistrati di appello e otto tra i magistrati di tribunale: la disposizione è intesa ad assicurare una rappresentanza numerica delle categorie dei magistrati più rispondente all'effettiva consistenza numerica delle categorie stesse.

Entro la categoria dei magistrati di Appello e di Cassazione rientrano quei magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina anche nel caso che non esercitino le relative funzioni.

Alla elezione dei magistrati partecipano tutti i magistrati, eccetto quelli sospesi, senza distinzione di categoria, con voto personale segreto e diretto. Non sono eleggibili i magistrati sospesi e quelli che al momento della convocazione delle elezioni non esercitano funzioni giudiziarie nonché i componenti che abbiano fatto parte del consiglio e i magistrati che prestino o abbiano prestato servizio come segretari del consiglio stesso per la cui rinnovazione vengano convocate le elezioni.

È stato poi introdotto il sistema proporzionale attraverso il metodo di Handt a unico scrutinio, per eliminare gl'inconvenienti del precedente sistema maggioritario in forza del quale una maggioranza relativa, per pochi voti in più, poteva attribuirsi tutti i seggi del C. riservati ai componenti da eleggersi tra i magistrati e costituire in pratica una maggioranza assoluta, rendendo vana la presenza degli altri componenti. Con l'aumento del numero dei componenti, per la validità delle deliberazioni del C. è stata richiesta la presenza di almeno 14 magistrati e di almeno 7 componenti eletti dal Parlamento.

Altre modifiche furono apportate alla legge istitutiva del C. s. dalle disposizioni contenute nella l. 18 dicembre 1967, n. 1198, a seguito della sentenza della Corte costituzionale che dichiarò illegittima la norma secondo la quale il C. poteva deliberare su alcune materie su richiesta del ministro: ora il ministro può soltanto formulare richieste. Il C. provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello stato. Altra innovazione di rilievo era contenuta nella norma che stabiliva in 9 il numero dei componenti la sezione disciplinare e che, invece, dev'essere di 15 a seguito della sentenza della Corte costituzionale che ne dichiarò l'illegittimità. In proposito va messo in evidenza che la questione di legittimità costituzionale della normativa disciplinare nella parte dove non prevede termini per l'azione disciplinare né per l'inizio né per la fine, è stata dichiarata infondata dalla Corte costituzionale, e quindi la disposizione relativa resta integra.

In virtù dell'art. 8 della citata legge di riforma della composizione del C., con d.P.R. 12 aprile 1976, n. 89, sono state emanate le disposizioni d'attuazione che regolano l'elettorato attivo e passivo e l'intera procedura elettorale.

Bibl.: F. Santosuosso, Il Consiglio superiore della magistratura, Milano 1958; G. Bartole, Autonomia e indipendenza dell'Ordine giudiziario, Padova 1964; G. Mirabelli, Gli organi giudiziari, in Iustitia, 1965, p. 415; R. Alessi, Il dissenso tra i massimi organi giudiziari, in Dir. autom., 1966, p. 97; M. Annunziata, Schema di nuovo ordinamento giudiziario, in Temi napoletana, 1968, III, p. 454; L. Galterio, Ordinamento giudiziario, Milano 1974; A. Pizzorusso, L'ordinamento giudiziario, Bologna 1974.

Vedi anche
validità In diritto, conformità di un atto giuridico al tipo astratto definito dalla legge e idoneità dello stesso a produrre gli effetti ai quali è destinato. Con significato più astratto, nella teoria generale del diritto, il criterio in base al quale si stabilisce che una norma è valida, o perché riconosciuta ... sistemi elettorali Per s. elettorale si intende la modalità mediante la quale viene operata la scelta dei titolari di un mandato rappresentativo dai singoli componenti di un corpo elettorale. Tali s. sono molto numerosi, ma si possono ricondurre essenzialmente a due tipologie: il s. maggioritario (➔) e il s. proporzionale ... Consiglio superiore della magistratura Il Consiglio superiore della magistratura è un organo di rilievo costituzionale, cui spetta il compito di garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura ordinaria (civile e penale; Magistratura. Diritto costituzionale), sancite all’art. 104, co. 1, Cost. La Costituzione, infatti, ha scelto ... maggioranza Nelle elezioni, il numero dei votanti richiesti come minimo per una deliberazione; in particolare: m. semplice (o m. relativa), quella che consiste nella mera prevalenza numerica rispetto a coloro che esprimono voti differenti; m. assoluta, costituita dalla metà più uno degli aventi diritto al voto; ...
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Vocabolario
magistratura
magistratura s. f. [der. di magistrato]. – 1. Genericam., e con riferimento soprattutto al mondo antico e medievale, ufficio di magistrato, ossia carica pubblica, individuale o collegiale, solitamente a carattere elettivo e di durata limitata...
consìglio
consiglio consìglio s. m. [lat. consĭlium, della stessa radice di consulĕre «consultare»]. – 1. Suggerimento che si dà a una persona per risolvere i suoi dubbî o per esortarla a fare o non fare una cosa, generalmente con intento di procurare...
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