CONGIARIO (lat. congiarium)
Distribuzione fatta al popolo di una determinata quantità (congius) di olio o di vino da un magistrato o da un aspirante a una magistratura. Quest'uso sussisteva già durante la repubblica (anzi lo troviamo attribuito addirittura al re Anco Marcio); ma, come tante altre istituzioni, sotto l'impero fu riservato in Roma al solo imperatore, e i magistrati municipali erano incaricati d'impedire che le elargizioni dei privati prendessero proporzioni troppo vaste. Se durante la repubblica il congiario fu una forma larvata e legalmente ammessa di corruzione elettorale, sotto l'impero fu un mezzo per tener calme le masse disoccupate della capitale e l'esercito malcontento. Per semplificare le distribuzioni, l'olio e il vino furono sostituiti ben presto da somme di denaro. I congiarî divennero sempre più regolari ed estesi carico per lo stato, come ricaviamo non tanto dai testi, quanto dalle monete e dalle tessere che si presentavano al momento del ritiro della somma. Nell'arco di Costantino vediamo l'imperatore che presiede alla distribuzione dei gruzzoletti di monete, probabilmente nel portico di Minucio, che veniva spesso adibito a questo scopo.
Bibl.: M. Rostowzew, in Pauly-Wissowa, Real-Encycl., IV, coll. 875-880; E. Pottier, in Daremberg e Saglio, Dict. des antiq., I, 1442-1445.