CONGEDO
. È l'autorizzazione che si concede ai militari d'interrompere - temporaneamente o definitivamente - lo stato di servizio attivo. Nella milizia romana il congedo era onorario, se avveniva al termine del regolare servizio; causario, allorquando era concesso per difetto di animo o di corpo; ignominioso, se avveniva in seguito a condanna per delitto.
La nostra legislazione ne considera diverse forme: illimitato-provvisorio e illimitato, per i militari di truppa; provvisorio e temporaneo, per gli ufficiali; assoluto, per gli uni e gli altri. Si ha la prima forma, che è di brevissime durata, nel caso in cui l'iscritto arruolato dal consiglio di leva viene temporaneamente lasciato in congedo in attesa della chiamata alle armi. La seconda quando i militari di truppa non hanno più obblighi di leva.
I sottufficiali, caporali e soldati in congedo illimitato cessano di essere sottoposti alla giurisdizione militare dal momento in cui si consegnano al podestà del proprio comune e rientrano sotto la giurisdizione stessa allorquando sono richiamati sotto le armi. Dottrina e giurisprudenza ritengono che non sono ammesse circostanze equipollenti a quella richiesta dalla legge per il proscioglimento dalla giurisdizione militare dei militari in congedo illimitato, la quale deve sempre consistere nella ricordata presentazione all'autorità del proprio domicilio. Il congedo provvisorio è la posizione nella quale viene posto l'ufficiale in servizio permanente effettivo, escluso definitivamente dall'avanzamento, in attesa di raggiungere il limite minimo di età e di servizio richiesto per il collocamento a riposo. Il congedo temporaneo è la posizione nella quale viene a trovarsi l'ufficiale dal momento in cui cessa regolarmente dal servizio di prima nomina. Gli ufficiali in congedo provvisorio e quelli in congedo temporaneo cessano di essere sottoposti alla giurisdizione militare dal giorno successivo a quello in cui è data loro partecipazione dell'esonero dal servizio e rientrano sotto la giurisdizione stessa in caso di richiamo. In congedo assoluto vengono posti i militari (ufficiali e militari di truppa) che cessano di avere obblighi di servizio. Tale forma di congedo distoglie definitivamente dall'osservanza delle leggi militari. È stato deciso che il militare in congedo assoluto, il quale non risponde alla chiamata alle armi, non disposta da speciale legge, non commette reato. Tutti i militari, durante qualsiasi forma di congedo, sono sottoposti alla giurisdizione militare per reati commessi mentre prestavano servizio. Il congedo non può andar confuso con la licenza, la quale non interrompe lo stato di servizio, né modifica o sopprime i doveri militari.
Bibl.: P. Di Vico, Diritto penale formale milit., Milano 1917, pp. 160-202; V. Manzini, Comm. ai codici penali milit., proced. pen., Torino 1916, pp. 32-37; G. Milazzo, Il furto milit., Palermo 1924, pp. 32-37.